Cassazione civile 649/2010
Patto commissorio: sì alla tesi estensiva!
E' patto commissorio ex art. 2744 c.c. qualsiasi negozio che realizzi un'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito.


2.3.2010, diritto-in-rete.com
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Cassazione civile, Sezione Seconda, sentenza del 18.01.2010 n. 649

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Motivi della decisione

1. - Deve, preliminarmente, provvedersi, a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. - Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1418 e 2744 cod. civ., 14 delle disposizioni sulla legge in generale, 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2702, 2733 cod. civ., nonché motivazione insufficiente e/o contraddittoria. I ricorrenti contestano il convincimento del giudice di secondo grado circa la non configurabilità, nella specie, di un patto commissorio, sottoponendo a revisione critica, in particolare, l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, relativa alla impossibilità di estensione analogica al caso di specie della disposizione di cui all'art. 2744 cod. civ. In proposito, essi ritengono che si sarebbe trattato, piuttosto, di procedere ad una interpretazione estensiva della norma citata, posto che, se è pur vero che la lettera del richiamato art. 2744 cod.civ. si riferisce alla nullità del patto con il quale si convenga il passaggio al creditore della proprietà della cosa ipotecata o dato in pegno in caso di “mancato pagamento di un credito”, tuttavia, in ossequio agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, tale espressione potrebbe essere interpretata nel senso che essa ricomprenda anche il mancato adempimento dell'obbligazione: sicché, sia che l'obbligazione garantita consista in una obbligazione di pagare, sia che si identifichi in una obbligazione di fare, il patto con il quale si stabilisca che in caso di inadempimento dell'obbligazione un bene del debitore passi in proprietà al creditore integrerebbe comunque la situazione che il divieto di cui all'art. 2744 cod. civ. intende evitare.

Del resto, la ricostruzione che della vicenda ha operato la Corte territoriale finirebbe per confermare la sussistenza nel caso di specie di un patto commissorio. Rilevano, al riguardo, i ricorrenti che la circostanza che la procura irrevocabile conferita al T. e all'I. fosse stata prevista per consentire loro, sia pure come soluzione estrema, di divenire proprietari della pizzeria nel caso in cui il M. non fosse riuscito, in adempimento della sua obbligazione, a liberare il magazzino di Brembate dal pignoramento, integrerebbe comunque la fattispecie commissoria vietata. Comunque, i ricorrenti escludono - ravvisando nel percorso argomentativo della sentenza censurata travisamento delle prove e carenze e contraddittorietà motivazionali - che le risultanze istruttorie consentano di affermare che la procura notarile del 3 agosto 1988, come la precedente scrittura privata del luglio 1988, fossero state confezionate allo scopo di obbligarli, o di facoltizzare gli odierni resistenti, a vendere la pizzeria a terzi onde ricavare il danaro necessario a liberare il magazzino di Brembate dal pignoramento.

3.1. - La doglianza risulta immeritevole di accoglimento.

3.2. - Premesso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio intende nella presente sede ribadire, il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ. si estende a qualsiasi negozio, ancorché lecito e quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito (v. Cass., sent. n. 2285 del 2006), deve ulteriormente precisarsi che costituisce apprezzamento insindacabile del giudice del merito, quando sia esente da errori di diritto, quello diretto ad accertare se l'intervenuto accordo contrattuale integri un patto commissorio.

3.3. - Ciò posto, è da rilevare che, nella specie, la Corte di merito ha fornito una ricostruzione congrua, non illogicamente motivata, ed immune da errori di diritto, della vicenda sottoposta al suo esame, ricostruzione dalla quale emerge la non configurabilità, nella specie, di una violazione del divieto di patto commissorio.

Essa, in particolare, ha preso le mosse dalla ratio di tale divieto, di cui ha posto in evidenza la funzionalizzazione alla salvaguardia, da un lato, dell'interesse del debitore a fronte della pressione nei suoi confronti esercitata dal creditore, dall'altro, di quello degli altri creditori che dal patto subirebbero un danno, in quanto vedrebbero un bene del debitore sottratto alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. al di fuori delle cause tipiche di prelazione.

Da siffatta ratio la Corte bresciana ha fatto derivare la circoscritta portata della estensione della previsione ex art. 2744 cod. civ. ai diversi casi in cui le parti, anche al di fuori dell'anticresi o della dazione di ipoteca o di pegno, abbiano comunque attribuito al trasferimento della proprietà di un bene una funzione di garanzia del soddisfacimento di una preesistente obbligazione.

Nella specie, la Corte di merito nega la configurabilità di un patto commissorio, escludendo che il trasferimento in capo al T. ed all'I. della proprietà della pizzeria sia avvenuto a garanzia dell'adempimento dell'obbligo del M. di liberare il magazzino di Brembate dal pignoramento. Secondo il giudice di secondo grado, che ha smentito la ricostruzione operata dal Tribunale, l'impegno in tal senso assunto dal M. era stato “garantito”, al fine di rassicurare gli interessati sulla serietà dello stesso, dall'obbligazione di vendere la pizzeria a terzi in modo da reperire le somme per estinguere il debito che aveva dato luogo al pignoramento: anche perché la esigenza di monetizzazione dei locali adibiti a pizzeria al fine di soddisfare le pretese del T. e dell'I. al conseguimento del magazzino libero da pesi non si sarebbe potuta realizzare con la cessione della pizzeria gli stessi acquirenti.

3.4. - In tale quadro, anche la procura rilasciata a costoro è stata ritenuta funzionale al conseguimento di ulteriori possibilità di successo della vendita, mentre anche la circostanza che il T. e l'I. avessero deciso di acquistare essi stessi il bene non già alla scadenza del termine di novanta giorni che il M. si era assegnato per portare a compimento la vendita, ma solo nel maggio del 1989, e, cioè, a distanza di circa sette mesi, è stata interpretata come ulteriore elemento sintomatico del reale interesse degli odierni resistenti all'acquisto del magazzino.

Tale prospettiva era avvalorata, ad avviso della Corte, anche da alcuni riscontri probatori. Il giudice di secondo grado ha, dunque, fornito una adeguata motivazione della propria prospettazione che contrastava la impostazione della sentenza di primo grado, la quale aveva visto nella procura conferita dal M. al T. e all'I. l'attuazione di una forma di garanzia attraverso l'attribuzione della proprietà del bene ai soggetti garantiti subordinatamente al verificarsi dell'inadempimento. In definitiva, per la Corte di merito, era coerente con la evoluzione dell'intera vicenda ritenere che la scelta dei due di vendere a se stessi la pizzeria fosse intervenuta solo dopo che gli stessi si erano resi conto della difficoltà di reperire mediante la cessione a terzi dei locali la somma necessaria per liberare il magazzino di Brembate dal pignoramento.

La richiamata ricostruzione - che esclude il collegamento funzionale tra l'inadempimento contrattuale e il consolidamento degli effetti traslativi della proprietà in cui si sostanzia il patto commissorio - si sottrae, dunque, per logicità e congruità, oltre che per assenza di errori giuridici, a qualsivoglia censura.

4. - Il secondo motivo del ricorso principale ha ad oggetto la denuncia di violazione o falsa applicazione degli artt. 1418, 1325, n. 1, cod. civ., 115 e 1116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2700 cod. civ., nonché di motivazione insufficiente e/o contraddittoria. si contesta con esso la decisione della Corte d'appello bresciana nella parte in cui ha escluso la denunciata nullità del contratto di compravendita del 26 maggio 1989 per mancanza dell'elemento essenziale di cui all'art. 1325, n. 1, cod. civ. I ricorrenti osservano che dal tenore di detto contratto sarebbe risultato che, mentre i venditori avevano dichiarato di cedere la proprietà piena ed esclusiva dell'immobile di cui si tratta, gli acquirenti avevano accettato rispettivamente la proprietà e l'usufrutto di una parte corrispondente ad un mezzo del bene. E dunque, non si sarebbe formato l'accordo, che presuppone la perfetta coincidenza tra le dichiarazioni di volontà delle parti contraenti. Avrebbe errato la Corte nell'escludere la segnalata difformità alla stregua del testo del contratto, fondandosi solo sulla parte dell'atto notarile di compravendita contenente la dichiarazione di volontà degli acquirenti, senza considerare, invece, quella dei venditori, che riguardava la cessione della proprietà piena ed esclusiva dell'immobile di cui si tratta.

5.1. - La censura non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

5.2. - Essa tende, in sostanza, ad ottenere un riesame, inibito nella presente sede, dell'attività di interpretazione del contratto de quo posta in essere dalla Corte bresciana. La quale, peraltro, ha operato in modo corretto ed ha fornito congrua motivazione della propria opzione ermeneutica, facendo riferimento al tenore dell'atto del 26 maggio 1989, dal quale si evinceva con chiarezza il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti. Tra l'altro, queste, come sottolineato nella sentenza censurata, erano le medesime persone fisiche, che agivano come procuratori e come acquirenti: ciò che renderebbe comunque assai problematica la condivisione della censura di nullità del contratto per mancanza del necessario accordo tra le parti.

6. - Passando all'esame del ricorso incidentale, esso si fonda su di un unico, articolato, motivo, con il quale si deduce la contraddittoria motivazione in ordine al punto della condanna degli intimati al versamento del prezzo del locale adibito a pizzeria. Ciò in quanto costoro avevano inteso sostituire la compravendita del magazzino, già pagato, con quella della pizzeria, sicché nessun prezzo ulteriore avrebbe dovuto essere corrisposto. Al riguardo, contraddittoria era la motivazione addotta dalla Corte di merito, che, una volta ritenuta la insussistenza di un patto commissorio nella vicenda al suo esame, avrebbe dovuto riconoscere che, essendosi trattato di una datio in solutum, i locali adibiti a pizzeria sarebbero spettati al T. ed all'I. in luogo della restituzione del prezzo del magazzino, già versato.

7.1. - La censura è priva di fondamento.

7.2. - È sufficiente, al riguardo, ribadire che, nella specie, la Corte territoriale ha plausibilmente escluso la configurabilità di un patto commissorio. Da tale convincimento discende, quale inevitabile conseguenza, la persistente vigenza dell'accordo contrattuale avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del magazzino dalla coppia M. - G. al T. e all'I., salva la eventuale risoluzione dello stesso, da effettuarsi in apposita sede. Pertanto, il prezzo della vendita della pizzeria non può essere trattenuto da questi ultimi - in mancanza di un accordo in tal senso nell'atto di procura rilasciato dai coniugi M. - G. - a titolo di compensazione con il prezzo già versato per l'acquisto del magazzino in Brembate: acquisto allo stato non vanificato.

8. - Entrambi i ricorsi vanno, conclusivamente, rigettati. Nella reciproca soccombenza le ragioni della compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.