Cassazione civile 2855/2010
Quando si paga a percentuale il professionista, che fine fanno le spese?
Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha la facolta’ di conglobare tutti i compensi per le spese accessorie.
24.2.2010, diritto-in-rete.com
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Cassazione civile n. 2855 del 9.2.2010
...omissis...
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si denunziai erronea, contraddittoria, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5);violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c..
Lamentano i ricorrenti che la Corte del merito abbia escluso l’unitarieta’ dell’edificio ed acclarato l’esistenza di due distinti fabbricati dalle stesse attivita’ svolte dal D.R. (duplicita’ di progetti, duplicita’ di incarichi, duplicita’ di proprietari), omettendo di considerare che gli immobili G. - F. costituivano "ex se", ai sensi dell’art. 1117 c.c., un condominio a tutti gli effetti, come era agevolmente rilevabile dalla relazione del ctu di prime cure e dalle foto dallo stesso prodotte a corredo della stessa, dall’atto di divisione del fabbricato redatto il (OMISSIS) dal notaio G. di Avellino, dalle progettazioni a firma dell’Ing. G. e dello stesso Ing. D.R.. Il tutto confortato dalla considerazione che la copertura era unica, unico era il prospetto principale, comuni i muri perimetrali, mentre esistevano proprieta’ "compenetranti" ai diversi livelli del fabbricato. Il motivo e’ infondato.
Nel reputare inaccettabile la conclusione dell’esistenza di un progetto unico cui era pervenuto il giudice di primo grado, ha affermato la Corte partenopea che in base alle nuove indagini tecniche espletate in sede di gravame di merito a cagione della inutilizzabilita’ della relazione di prime cure, insanabilmente carente e mancante di adeguata e convincente motivazione, era emerso non solo che erano state redatte due progettazioni, con distinti calcoli depositati in tempi diversi presso il Genio Civile, ma anche che i due interventi di riparazione ben potevano essere separatamente progettati, come d’altronde era evidente nella situazione concreta di due edifici strutturalmente distinti ed appartenenti a proprietari diversi dato che gli stessi, per la loro attiguita’, presentavano in comune esclusivamente il muro di confine, che peraltro non era stato interessato da alcun intervento di progetto, come accertato dal ctu di seconde cure nella sua relazione integrativa. Ha puntualizzato altresi’ quel giudice che per il resto nulla fisicamente accomunava i due edifici, tant’e’ che le schede redatte dai tecnici comunali il 26 dicembre 1980 all’epoca del sisma erano due ed individuavano due separati fabbricati con autonomia di struttura, ingressi, scale e numeri civici, nonche’ danni propri per ciascuno di essi. Segue che, ad avviso di questo Collegio, la conclusione cui e’ pervenuta la Corte napoletana nel senso che al professionista D.R. spettava il compenso per due progetti, incontestati nella loro formazione e provati per tabulas, trattandosi di due diverse ristrutturazioni per fabbricati distinti anche se adiacenti in base a due diversi incarichi conferiti da due proprietari in epoca diversa, costituisce apprezzamento di fatto sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici, come tale incensurabile nella attuale sede di legittimita’.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 143 del 1949, art. 13 e del D.M. 21 agosto 1958, art. 5.
Premesso che il conglobamento di compensi e spese in una percentuale forfetaria degli onorari puo’ essere scelto dal professionista solo quando vi sia stata l’adesione del cliente sulla misura di essa ovvero, in difetto di adesione, se la percentuale sia stata determinata dal Consiglio dell’Ordine, osservano i ricorrenti che, non risultando dimostrato nel caso di specie il verificarsi di tali circostanze, la Corte del merito, riconoscendo al D.R. gli importi percentuali a forfait, non aveva correttamene applicato le norme richiamate in premessa.
La censura non ha pregio.
Con motivazione congrua, anch’essa esente da vizi logici e da errori di diritto e pertanto insindacabile nell’attuale sede, premesso che ai sensi della L. n. 143 del 1949, art. 13 e del D.M. 21 agosto 1958, art. 5 il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha la facolta’ di conglobare tutti i compensi per le spese accessorie e che inoltre e’ demandato al Consiglio dell’ordine la determinazione della percentuale di conglobamento per il caso di disaccordo con il committente, la Corte partenopea ha affermato che nello specifico il D.R., a causa dell’evidente contrasto con i committenti sull’entita’ del compenso globale se non addirittura sulla sussistenza del relativo diritto, si era rivolto al suo Ordine professionale che, nel liquidare, senza esclusioni o rettifiche di sorta, le parcelle, successivamente poste a base del ricorso e del decreto monitorio, aveva fatta propria la percentuale (50%, contenuta nei limiti di legge) ivi indicata per quel titolo. Ed ha specificato in particolare che, in virtu’ della L. 29 aprile 1982, n. 187, art. 18 per i progetti di cui alla L. n. 219 del 1981 (sulla ricostruzione postsismica) la liquidazione delle parcelle spettava allo stesso Ordine professionale, con l’effetto che il Comune procedeva alla liquidazione di quanto dovuto sulla base della parcella approvata.
Puntualizzando, infine, quel giudice che le parcelle liquidate dall’Ordine professionale risultavano corrispondenti al lavoro effettuato dal progettista e conformi alle relative tabelle tariffarie di cui alla L. n. 143 del 1949 e successivi adeguamenti con D.M. 4 marzo 1958, D.M. 21 settembre 1958, D.M. 25 febbraio 1965, D.M. 18 novembre 1971, D.M. 13 aprile 1976 e D.M. 29 giugno 1981, come del resto aveva verificato il ctu di secondo grado, attraverso la documentazione acquisita, dandone atto nella sua relazione dalla quale non vi era alcun ragionevole motivo per dissentire.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto con la condanna in solido dei ricorrenti alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di D.R.G., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00, oltre ad Euro 1.300,00 per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010