Cassazione civile, sezione II, 6454/2007
L'art. 2052 c.c. è responsabilità presunta
La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale.
Ne consegue che per i danni cagionati dall'animale al terzo il proprietario risponde in ogni caso e in toto, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Ne consegue altresì che se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, se cioè, come afferma la sentenza impugnata, "la presunzione di responsabilità non può ritenersi totalmente vinta", non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero, e non in parte, secondo una graduazione di colpe tra il medesimo e il danneggiato.-15.05.2007, diritto-in-rete.com
____________________________________________
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 19 marzo 2007, n.6454
...omissis...
Motivi della decisione
Col motivo proposto (violazione e falsa applicazione dell'art .2052 ce.) la ricorrente ha dedotto che l'art. 2052 ce. prevede un caso di responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale per i danni da questo cagionati, che viene meno solo in presenza di prova positiva del caso fortuito, sicché in mancanza di tale prova il proprietario dell'animale è sempre tenuto al risarcimento dei danni in toto, senza che possa farsi luogo ad un concorso di colpa tra il medesimo e il danneggiato.
La censura è fondata.
La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale (Cass. n. 12307/98). Ne consegue che per i danni cagionati dall'animale al terzo il proprietario risponde in ogni caso e in toto, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Ne consegue altresì che se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, se cioè, come afferma la sentenza impugnata, "la presunzione di responsabilità non può ritenersi totalmente vinta", non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero, e non in parte, secondo una graduazione di colpe tra il medesimo e il danneggiato.
Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Cagliari.
p. q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Cagliari.