Adempimenti fiscali

IRAP: l'agenzia delle entrate si adegua alla Cassazione
Ecco una circolare molto importante dell'agenzia delle entrate, che speiga i presupposti giustificativi dell'assogettabilità ad IRAP.


15.6.2008, diritto-in-rete.com
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Agenzia delle entrate
Circolare 13/06/2008, n.45/E
IRAP - assoggettabilità all’imposta degli esercenti arti e professioni – giurisprudenza della Corte di cassazione –istruzioni operative


1. PREMESSA
Con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 la Corte costituzionale ha dichiarato che l’assoggettamento all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) “del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è … pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva … essendo, in entrambi i casi, l’idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta ...”.
Tuttavia la Corte costituzionale, mentre ha ritenuto l’elemento organizzativo connaturato alla nozione di impresa, ha precisato che “… è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui”.
L’accertamento di tale condizione, “in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto …” da verificare caso per caso.
A seguito della pronuncia della Corte costituzionale si è posto il problema di individuare per i lavoratori autonomi la nozione di attività autonomamente organizzata.

2. PRASSI AMMINISTRATIVA
Con circolare n. 141/E del 4 giugno 1998 l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina dell’IRAP, specificando, in particolare, che all’imposizione della stessa non sono attratte quelle attività che, pur potendosi astrattamente ricondurre all’esercizio di arte o professione, non sono esercitate mediante un’organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato, come ad esempio l’attività di collaborazione coordinata e continuativa, all’epoca normativamente inquadrata nell’ambito del lavoro autonomo.
Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, con risoluzione n. 32/E del 31 gennaio 2002, è stato confermato che l’autonomia organizzativa sussiste tutte le volte in cui si è in presenza di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1 (all’epoca, articolo 49, comma 1) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mentre restano escluse, ad esempio, le attività svolte occasionalmente. In essa è stato poi sottolineato come l’esistenza, pur minima, del requisito dell’organizzazione sia una connotazione tipica del lavoro autonomo.
Gli uffici sono stati inoltre invitati a prestare attenzione alle controversie relative a periodi d’imposta per i quali i contribuenti si sono avvalsi della definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, di cui all’articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), o della definizione automatica per gli anni pregressi, di cui all’articolo 9 della medesima legge. Con le circolari n. 7/E del 5 febbraio 2003 e n. 18/E del 25 marzo 2003 è stato infatti precisato che la presentazione di una dichiarazione di condono ai sensi della citata legge n. 289 del 2002 ha, tra i suoi effetti, anche la rinuncia implicita all’eventuale istanza di rimborso IRAP successiva alla presentazione della dichiarazione.
Ulteriori istruzioni operative per la gestione del contenzioso in esame sono state impartite con nota prot. n. 2004/212298 del 28 dicembre 2004, in cui è stata evidenziata, fra l’altro, l’opportunità che gli uffici, oltre a trattare le questioni di diritto, prendano posizione su tutti i motivi dedotti dal ricorrente e sollevino tutte le eccezioni processuali e di merito del caso.

3. GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Sulla questione le commissioni tributarie non hanno assunto un orientamento univoco, attestandosi sostanzialmente su tre diversi indirizzi.
Nell’ambito della giurisprudenza di merito si è formato un orientamento minoritario secondo cui l’attività di lavoro autonomo non integra il presupposto dell’IRAP per carenza di autonoma organizzazione, atteso che la presenza del professionista è indispensabile ai fini dello svolgimento dell’attività e l’eventuale struttura organizzativa, più o meno complessa, non può operare autonomamente.
Seguendo un diverso orientamento, anch’esso minoritario, le commissioni tributarie hanno affermato, in conformità con la posizione dell’Amministrazione finanziaria, che un’attività di lavoro autonomo è sempre autonomamente organizzata, se è svolta abitualmente e senza il coordinamento ed il controllo da parte di altri soggetti.
In base all’indirizzo giurisprudenziale più diffuso, invece, l’autonoma organizzazione di un’attività di lavoro autonomo deve essere valutata caso per caso, attraverso l’esame dei fattori produttivi ed organizzativi utilizzati nell’esercizio dell’attività stessa.

4. LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 21203 DEL 5 NOVEMBRE 2004
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21203 del 5 novembre 2004 ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva escluso l’assoggettamento ad IRAP di un professionista, per mancanza del requisito dell’attività autonomamente organizzata.
Con una motivazione prevalentemente in fatto, la prima pronuncia della Corte di cassazione non ha fissato principi di diritto che garantissero l’uniforme interpretazione della norma in esame. Ha tuttavia respinto la tesi dell’Agenzia secondo cui l’esistenza anche minima del requisito dell’organizzazione è una connotazione tipica delle attività professionali.

5. LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2007 E DEL 2008
L’8 febbraio 2007 la sezione tributaria della Corte di cassazione ha deliberato circa 80 sentenze in materia di IRAP, concernenti per la maggior parte la questione dell’assoggettamento a tale imposta degli esercenti arti e professioni, enunciando alcuni importanti principi ai fini dell’individuazione dell’attività autonomamente organizzata di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui: “Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Numerose altre sentenze sono state deliberate in date successive.
Con la presente circolare si analizzano i principi fondamentali che emergono dalle sentenze della Corte di cassazione e, conseguentemente, si forniscono istruzioni per la gestione del contenzioso pendente, anche sulla base del parere reso dell’Avvocatura generale dello Stato con nota n. 29126P del 6 marzo 2007.

5.1. Legittimità costituzionale dell’IRAP applicata ai lavoratori autonomi
Occorre innanzitutto rilevare come per la Corte di cassazione non appaia “lecito porre ulteriormente in dubbio, più o meno surrettiziamente, la legittimità costituzionale dell’Irap applicata ai lavori autonomi - dovendo aversi ormai per pacifico che tale imposta colpisce un fatto economico diverso dal reddito rappresentato dal valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate - ciò che occorre valutare, al fine di escludere, eventualmente, l’assoggettabilità in concreto all’Irap degli esercenti arti e professioni cui fa riferimento l’art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, è se la loro attività professionale sia svolta in assenza di elementi di autonoma organizzazione di capitale o lavoro altrui” (cfr. Cass. n. 3680 del 16 febbraio 2007).
Precisa la Corte di cassazione che la Corte costituzionale, con un fondamentale contributo ermeneutico, “ha in definitiva affermato che l’Irap può ed, anzi, deve essere applicata pure ai lavoratori autonomi, tenendo però presente che non si tratta di una regola assoluta, ma solo dell'ipotesi ordinaria, nel senso che l’assoggettamento all’imposta costituisce la norma per ogni tipo di professionista, mentre l’esenzione rappresenta l’eccezione valevole soltanto per quelli privi di qualunque apparato produttivo” (cfr. Cass. n. 3676 e n. 3677 del 16 febbraio 2007).
Sulla base di tali orientamenti vanno pertanto adeguatamente contrastate le eccezioni sollevate dal contribuente in ordine alla legittimità costituzionale dell’applicazione dell’IRAP nei confronti degli esercenti arti e professioni.

5.2. Necessità dell’autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento a IRAP
La Corte di cassazione ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione è imprescindibile perché un’attività sia soggetta ad IRAP. Ha infatti precisato che detto requisito non può essere inteso in senso meramente soggettivo, ma deve essere inteso “necessariamente in senso oggettivo, non solo perché l’elemento dell’autonomia, se recepito in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il professionista è autonomamente organizzato perché è un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento legislativo di precisazione; ma soprattutto perché è l’unica interpretazione ‘costituzionalmente orientata’, quindi obbligatoria (Corte Cost., ord. n. 452/2005, 361/2005, 283/2005, 433/2004; sent. nn. 198/2003, 107/2003, 316/2001, 113/2000)”.
Peraltro, “se la norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile l’imposta anche nel caso d’inesistenza del suddetto elemento oggettivo, risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, garantiti appunto dall’equiparazione dell’attività di carattere professionale a quella imprenditoriale sul filo dell’autonoma organizzazione, connaturata a quest’ultima e soggetta ad accertamento nella prima” (cfr. Cass. n. 3673 e, conforme, n. 3674 del 16 febbraio 2007).
Preso atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell’assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni.

5.3. Nozione di autonoma organizzazione
Preso atto dell’orientamento della Corte di cassazione secondo cui l’autonoma organizzazione costituisce presupposto per l’assoggettamento a IRAP degli esercenti arti e professioni, occorre individuarne gli elementi costitutivi.
Con la sentenza n. 3676 del 2007 è stato evidenziato che “Per far sorgere l’obbligo di pagamento del tributo basta … l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.
“Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l’attività.”
Peraltro, con la sentenza n. 3674 del 2007, si esclude che l’IRAP sia “dovuta solo quando l’apparato organizzativo raggiunga un grado di autonomia tale da eclissare la figura e l’opera dell’esercente arti o professioni, responsabile e titolare dell’organizzazione produttiva”, ritenendo che il verificarsi di tale ipotesi sia “improbabile, se non impossibile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale …, e peraltro non riconducibile ad alcuna specifica disposizione normativa” (nello stesso senso, Cass. nn. 3673 del 2007 e 5012 del 5 marzo 2007). Ai fini dell’assoggettamento o meno al tributo, in breve, non ha pregio l’indagine volta a riscontrare il rapporto di autonomia dell’organizzazione rispetto all’opera dell’esercente un’arte o una professione.
Con la sentenza n. 3678 del 16 febbraio 2007, che si può ritenere riassuntiva dei concetti espressi nelle altre pronunce e che risulta particolarmente interessante perché fissa parametri di carattere generale per individuare l’autonoma organizzazione, la Corte di cassazione osserva che il “tributo colpisce una capacità produttiva ‘impersonale ed aggiuntiva’ rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l’esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto, eccetera”.
Con la citata pronuncia, la Corte di cassazione ritiene che occorre attenersi ai seguenti principi di diritto:
“L’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce - secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata elaborata dalla Corte Costituzionale - presupposto dell’Irap qualora si tratti di attività ‘autonomamente organizzata’.
“Il requisito dell’‘autonoma organizzazione’ dell’attività di lavoro autonomo il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.
Sempre nella stessa sentenza si specifica che “Esemplificativamente il giudice del merito potrà ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l’autodichiarazione del contribuente ovvero la certificazione dell’Anagrafe tributaria in possesso dell’Amministrazione finanziaria, soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del Quadro RE (riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef) che specifica la composizione dei costi (righi da 6 a 18) riportando - tra gli altri - le quote di ammortamento dei beni strumentali (con tipologia ricavabile dal registro dei cespiti ammortizzabili o dal registro dei pagamenti), i canoni di locazione finanziaria e non, le spese relative agli immobili, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni e di compensi comunque elargiti a terzi, gli interessi passivi”.

5.4. Elementi che individuano l’autonoma organizzazione
A giudizio della Suprema Corte, “il rimborso dell'Irap non spetta agli esercenti arti o professioni, indicati dall'art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (richiamato dall'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), responsabili in qualsiasi forma dell'organizzazione – esclusi gli esercenti arti o professioni inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, originariamente esenti dall'imposta - quando essi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività: eccedenza di cui è indice, fra l'altro, l'avvenuta deduzione del costo ai fini dell'Irpef o dell'Iva” (cfr. Cass. n. 3673 del 2007; conforme n. 8374 del 31 marzo del 2008).
Sussiste, quindi, autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso:
a) impiego, “in modo non occasionale, di lavoro altrui”;
b) utilizzo di “beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le necessità minime per l’esercizio dell’attività.

5.4.1. Impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui L’impiego, non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori nell’esercizio dell’attività professionale è indice della sussistenza di autonoma organizzazione (Cass. nn. 3676, 3677, 3678, 3680 del 2007; nn. 5019, 5020 e 5021 del 5 marzo 2007 e n. 8166 del 2 aprile 2007), anche se assunti secondo modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Al riguardo la Cassazione, con la sentenza n. 8971 del 16 aprile 2007, ha affermato che “l’organizzazione dell’attività va ravvisata tutte le volte che, per lo svolgimento della stessa, il titolare si avvalga … di lavoro altrui, non necessariamente prestato come lavoro dipendente” (in senso conforme Cass. n. 3680 e 8166 del 2007).
E’ da ritenere che l’affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività artistica o professionale, normalmente svolte all’interno dello studio, deve essere valutata ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione.
Non rileva invece l’eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche (ad esempio, consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali di un artista).
Non rileva altresì lo svolgimento presso il professionista di un tirocinio, in quanto lo stesso è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante.

5.4.2. Utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività
Ai fini della verifica dell’autonoma organizzazione rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo.
Particolare attenzione deve essere dunque posta dagli uffici all’analisi dei beni strumentali, la cui individuazione è determinante ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione.
Si ritiene che i beni strumentali utilizzati rilevano anche qualora il loro costo sia stato già interamente dedotto.
I giudici di legittimità hanno in più occasioni affermato che sussiste autonoma organizzazione qualora il professionista disponga di uno studio attrezzato (cfr. Cass. nn. 3676, 3677, 3678, 3680, 5019, 5020, 5021 e 8166 del 2007).
“L'indagine sull'esistenza di tale qualcosa in più costituisce senza dubbio un accertamento di fatto che il giudice di merito dovrà compiere caso per caso sulla base di una valutazione di natura non soltanto logica, ma anche socio-economica perchè l'assenza di un struttura produttiva non può essere intesa nel senso radicale di totale mancanza di qualsiasi supporto, ma neppure in quello di particolare rilevanza o, peggio, di prevalenza dei beni e/o del lavoro altrui su quello del titolare.
“Per far sorgere l'obbligo di pagamento del tributo basta, infatti, l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.
“Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perchè di regola capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l'attività.
“Non varrebbe in contrario replicare che così ragionando si giunge a fare dei professionisti una categoria indefettibilmente assoggettata all'Irap perchè, nell'attuale realtà, è quasi impossibile esercitare l'attività senza l'ausilio di uno studio e/o di uno o più collaboratori o dipendenti.
“E' infatti proprio per questo che il D.Lgs. n. 446/1197 ha inserito gli autonomi fra i soggetti passivi dell'imposta, in quanto anche essi si avvalgono normalmente di quella struttura organizzativa che costituisce il presupposto dell'imposta.
“Ed è sempre per lo stesso motivo che, come già detto in precedenza, il D.Lgs. n. 446/1997 ha, fra l'altro, abrogato l'Iciap, essendo l'Irap destinata normalmente a colpire coloro che in precedenza pagavano l'Iciap che, a sua volta, gravava sui professionisti indipendentemente dalla consistenza della organizzazione da essi predisposta” (cfr. Cass. nn. 5019 del 2007; nello stesso senso n. 5020 del 2007).
In mancanza di parametri normativi, si pone il problema di individuare concreti criteri per orientare ed uniformare l’operato degli uffici.
Ai fini dell’individuazione del requisito di autonoma organizzazione, in assenza di altri più significativi elementi, può tornare utile la disciplina dei c.d. “contribuenti minimi” di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Il comma 96, in particolare, dispone che “si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro”.
Ciò premesso, si ritiene che gli Uffici possano considerare non sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione e, quindi, non coltivare il contenzioso nei casi in cui l’artista o il professionista possa considerarsi “contribuente minimo” ai sensi del citato comma 96 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale.
Resta inteso che il regime dei “minimi” ovviamente non esaurisce le ipotesi caratterizzate dall’assenza di autonoma organizzazione, la quale deve essere valutata caso per caso dagli Uffici, sulla base dei criteri enunciati nella presente circolare, anche in presenza di parametri che esprimano valori superiore a quelli utilizzati per la definizione dei “contribuenti minimi”.
Questi ultimi parametri possono essere utilizzati dagli uffici anche per i periodi di imposta antecedenti all’applicazione del nuovo regime dei “contribuenti minimi”.

5.5. Modalità per l’individuazione dell’autonoma organizzazione
Premesso che l’onere della prova ricade generalmente sul contribuente - come illustrato al successivo punto 10 - ai fini dell’individuazione degli elementi che connotano l’autonoma organizzazione si forniscono le seguenti istruzioni.
In primo luogo, gli uffici esaminano le dichiarazioni, con specifico riguardo al contenuto del quadro concernente i redditi di lavoro autonomo, al fine di verificare la fondatezza della richiesta del contribuente e di contrastare, ricorrendone i presupposti, le eccezioni sollevate in giudizio circa la mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione.
Come già accennato al punto 5.3., la Corte di cassazione ha rilevato come la circostanza che il contribuente abbia compilato il quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo, con indicazione di costi afferenti l’attività svolta, può fornire elementi utili ai fini della valutazione dell’esistenza dell’autonoma organizzazione (cfr. Cass. n. 1414 del 23 gennaio 2008).
Vanno, inoltre, esaminati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che integrano la dichiarazione dei redditi. Vanno analizzati, in particolare, i quadri relativi al personale addetto all’attività, all’unità locale destinata all’esercizio dell’attività e ai beni strumentali.
Ulteriori elementi utili potrebbero essere desunti, in caso di insufficienza delle informazioni ricavate dalle dichiarazioni, da altre informazioni presenti nel sistema informativo dell’agenzia e nella documentazione di cui dispone l’ufficio, comprese le informazioni emerse nell’attività di controllo a carico del ricorrente o anche di terzi.
Ad esempio, si possono effettuare ricerche attraverso l’analisi dei contratti registrati.
Per quanto concerne l’utilizzazione di beni strumentali, va, infine, valutata l’opportunità di richiedere l’esame del registro dei beni ammortizzabili o, in mancanza, del registro delle fatture d’acquisto o del registro cronologico dei componenti di reddito e delle movimentazioni finanziarie. È, infine, necessario che un tale accertamento sia compiuto con riferimento ai singoli periodi d’imposta controversi, atteso che il professionista o l’artista può ovviamente modificare nel tempo la struttura organizzativa di cui si avvale.

6. PROFESSIONISTI ISCRITTI AD UN ALBO PROFESSIONALE
La sentenza n. 3675 del 16 febbraio 2007 ha escluso che l’iscrizione ad un albo professionale valga di per sé ad escludere il professionista dall’applicazione dell’IRAP, atteso che l’attività è da ritenersi imponibile se presenta “un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo”.
Deve essere sempre valutata, dunque, l’esistenza effettiva dell’autonoma organizzazione sulla base dei criteri desumibili dalle sentenze della Cassazione, contestando in ogni caso le eventuali richieste di esclusione dall’applicazione dell’IRAP aprioristicamente fondate sull’esercizio di un’attività che presuppone l’iscrizione ad un albo professionale.

7. ATTIVITA’ D’IMPRESA
La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 156 del 2001, precisa che “l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa.”
La sentenza n. 3678 del 2007 della Cassazione evidenzia, tra l’altro, che “la giurisprudenza elaborata negli ultimi anni dai giudici di secondo grado ha determinato una drastica contrazione dell’area di inapplicabilità dell’Irap nei primi tempi estesa dalle giurisdizioni di primo grado anche a categorie ontologicamente estranee a quelle di lavoro autonomo, uniche incise dal dictum della Consulta, quali gli agenti di commercio (rientranti nel paradigma dell’art. 2195 del codice civile richiamato dall’art. 51 del Tuir) e le società di persone minime coinvolti nella diversa vicenda inerente all’Ilor.”
E’ dunque “pacifico che i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di agente o rappresentante di commercio, riferendosi ad un’attività commerciale secondo la previsione dell’art. 2195 c.c., sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi di impresa” (Cass. n. 7899 del 30 marzo 2007); conseguentemente l’autonoma organizzazione risulta connaturata all’attività di agente o rappresentante di commercio.
Per tutte le attività d’impresa “(nelle quali vanno fiscalmente inquadrati anche i soggetti che operano in contabilità semplificata redigendo il Quadro G della dichiarazione dei redditi) il requisito dell'autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 del codice civile) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP tassabile. A maggior ragione per le società per le quali l’attività esercitata … costituisce presupposto di imposta (art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997)” (Cass. n. 3678 del 2007).
Il principio è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 13811 del 13 giugno 2007.
Al riguardo si ribadisce che la produzione di reddito d’impresa implica l’assoggettamento ad IRAP.
Tale posizione va confermata anche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 104, della legge finanziaria 2008, secondo cui “i contribuenti minimi sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.
Per effetto di tale disposizione, i contribuenti minimi - sia esercenti arti e professioni che attività d’impresa - che, a partire dal 1° gennaio 2008 si avvalgono del regime semplificato di cui ai commi 96 e seguenti dell’articolo 1 della finanziaria 2008, sono esenti dall’IRAP.
Trattandosi di un’esenzione, i contribuenti minimi che producono reddito d’impresa e che optano per il regime fiscale ordinario sono soggetti passivi IRAP.
La circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008 ha, infatti, chiarito che “L’esenzione costituisce, dunque, una delle caratteristiche di questo regime, volto alla semplificazione degli adempimenti fiscali. L’esenzione non opera, pertanto, quando i contribuenti optano per il regime ordinario ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito, con la conseguenza che gli stessi, qualora in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta, verificabili di volta in volta dagli organi preposti al controllo, siano soggetti passivi IRAP, saranno tenuti ai relativi adempimenti”.
Per quanto riguarda specificamente gli agenti di commercio, occorre precisare ulteriormente che gli stessi non possono essere assimilati ai lavoratori autonomi ai fini IRAP, anche a seguito dell’esame delle più recenti pronunce della Suprema Corte.
L’ordinanza n. 2702 del 5 febbraio 2008, nel confermare la pronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittima l’istanza di rimborso presentata da un agente di commercio rilevando “il difetto, in concreto, di una organizzazione autonoma …”, non ha inteso affermare il principio che i titolari di reddito d’impresa non dotati di autonoma organizzazione siano esclusi dall’ambito applicativo dell’IRAP, in quanto, nel caso di specie, la questione non aveva formato oggetto di specifica censura.
Infatti la Suprema Corte ha osservato che non è stata mossa alcuna contestazione in merito alla “qualificazione del reddito prodotto dal contribuente ed alla sua qualificazione come provento di lavoro autonomo, diverso da quello d’impresa”.
Successivamente, con la sentenza n. 7734 del 21 marzo 2008, è stato evidenziato che, trattandosi di una figura “di discussa qualificazione giuridica, sembra subire la conformazione del concreto atteggiarsi dell’attività, tra i poli estremi di quella autonoma e di quella dell’impresa”.
Nello stesso senso si pone la sentenza n. 8177 del 2 aprile 2007, che con riferimento ad un promotore finanziario afferma che l’attività non costituisce necessariamente esercizio d’impresa e che il giudice di merito deve accertare caso per caso se l’operatore disponga di una struttura organizzata che giustifichi l’imposta.
In senso contrario si pongono altre pronunce.
In particolare, la già citata sentenza n. 7899 del 2007 afferma che il requisito dell’autonoma organizzazione è presupposto necessario per l’applicazione dell’IRAP agli esercenti arti e professioni, mentre i titolari di reddito d’impresa sono di per se stessi assoggettati all’IRAP.
Va tenuto presente che la Cassazione ha in più occasioni qualificato gli agenti di commercio come imprenditori commerciali ai sensi degli articoli 2082 e 2195 del codice civile.
Con sentenza della I sezione civile n. 9102 del 6 giugno 2003, rifacendosi a propri orientamenti consolidati, la Suprema Corte ha affermato che gli elementi identificativi dell’impresa commerciale, ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, sono la professionalità e l’organizzazione, “intese come svolgimento abituale e continuo dell’attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l’attività, come quella dell’agente di commercio, non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti (Cass. 5589/1983; 6395/1981; 6151/1978)”.
La sentenza n. 10673 dell’11 ottobre 1991 della III sezione civile chiarisce che l’attività dell’agente assicuratore rientra, al pari delle altre attività indicate dall’articolo 2195 del codice civile, tra quelle commerciali, essendo caratterizzata, come quella delle altre categorie degli agenti di commercio, dall’esercizio professionale di una attività economica organizzata in una impresa ausiliaria e riconducibile, quindi, alla categoria delle attività imprenditoriali, e non a quella delle professioni intellettuali.
Su questa scia si colloca anche la risoluzione della scrivente n. 254/E del 14 settembre 2007, che, in relazione alla figura del promotore finanziario, ha affermato che “il requisito dell’organizzazione è connaturato alla nozione stessa di impresa, come del resto può evincersi dal contenuto stesso della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001, la quale ipotizza solo con riferimento alle prestazioni professionali che l'attività possa essere svolta in assenza di organizzazione di capitali, e non anche in relazione alla attività d’impresa”.
In giudizio va quindi sostenuta la natura imprenditoriale dell’attività degli agenti di commercio e dei promotori finanziari non legati da un rapporto di lavoro dipendente e, di conseguenza, l’assoggettamento all’IRAP.
In subordine occorre comunque dedurre, così come per i lavoratori autonomi, in ordine all’esistenza dell’autonoma organizzazione.

8. ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL’ATTIVITA’
Nel caso di esercizio in forma associata della professione, i giudici di legittimità hanno evidenziato che è “da presumere che l’associazione, atteso lo scopo della medesima, sia dotata di strutture e mezzi (immobili, mobili, arredamenti, macchinari, servizi, collaboratori), ancorché non di particolare onere economico” e che “è da ritenere che lo scopo della pattuizione dell’esercizio associato di una professione intellettuale sia anche quello di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero anche della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze (Cass. 6636/1987), con l’effetto di escludere l’autonomia organizzativa meramente soggettiva e personale di qualsiasi esercente una professione intellettuale, e di configurare invece quell’autonoma organizzazione oggettiva dell’attività abitualmente esercitata (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 - Corte Cost. 156/2001), idonea a far presumere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, bensì di detta organizzazione associativa, costituita proprio per potenziare la produzione di ricchezza (VAP) a vantaggio degli associati, presupposto dell’IRAP” (Cass., n. 13570 dell’11 giugno 2007).
Da ultimo con ordinanza n. 2715 del 5 febbraio 2008 la Corte di cassazione ha precisato che gli studi associati “sono soggetti ad IRAP quando l’esercizio in comune della attività professionale pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia funzionale (stante il carattere strettamente personale e fiduciario dell'esercizio delle professioni) dia luogo ad un insieme di strutture (immobili, mobili, macchinari, servizi, collaboratori) ancorché non di particolare onere economico, di guisa che il reddito da sottoporre ad Irap sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura, e non derivi dal solo lavoro professionale dei singoli (Cass. 13570/2007)”.
Più in generale, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. n. 446 del 1997, “L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”.

9. L’ASSENZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE PUÒ ESSERE FATTA VALERE SOLO NEL RICORSO
La deduzione secondo cui l’imposta non è dovuta per difetto di autonoma organizzazione deve essere contenuta nel ricorso in primo grado e non può essere introdotta in giudizio successivamente.
L’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che l’integrazione dei motivi del ricorso è consentita solo quando sia “resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (in tal senso, Cass., n. 19000 del 10 settembre 2007; n. 24970 del 25 novembre 2005; n. 6416 del 22 aprile 2003).
Ne consegue, pertanto, l’impossibilità da parte del contribuente di modificare la domanda mediante la proposizione di motivi integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio.
A maggior ragione la deduzione dell’assenza di autonoma organizzazione costituisce domanda nuova nel giudizio di appello, improponibile ai sensi dell’articolo 57 del D.lgs. n. 546 del 1992.
In proposito, con la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 la Corte di cassazione ha affermato che “Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”.
In particolare, “come questa Corte ha più volte chiarito (cfr. la sentenza n. 10864 del 2005), si ha domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello ex art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ..., quando il contribuente, nell’atto di appello, introduce, al fine di ottenere l’eliminazione … dell’atto impugnato, una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine”.
Non trattandosi di un’eccezione in senso stretto, la stessa è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

10. ONERE DELLA PROVA
La sentenza n. 3678 del 2007 ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta allegare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”. (Cfr. anche Cass. nn. 3673, 3676, 3677, 3680 e 5012 del 2007; 1414 del 2008).
In altre parole, sul contribuente che agisce per il rimborso ricade l’onere di descrivere l’organizzazione della sua attività e provare l’assenza dei presupposti per l’assoggettamento all’imposta, in coerenza con le scritture contabili tenute e con le dichiarazioni presentate. Per documentare le proprie affermazioni il contribuente ha l’onere di esibire copia delle dette scritture contabili.
A titolo di esempio, il contribuente che svolge un’attività artistica, dichiarando di non avvalersi di collaboratori, agenti o procuratori, ha l’onere di dimostrare come concretamente organizzi la sua attività e i molteplici rapporti con i suoi interlocutori.
Spetta all’ufficio evidenziare l’eventuale mancata dimostrazione da parte del contribuente dell’assenza di autonoma organizzazione; in tal caso peraltro non viene introdotta in giudizio un’eccezione in senso proprio, ma una mera specificazione dei presupposti per l’assoggettamento all’imposta, considerato che, in presenza di richiesta di rimborso, spetta al contribuente dimostrare i requisiti necessari per ottenerlo e al giudice accertarne la sussistenza prima di accogliere la domanda del contribuente.
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All’ufficio è quindi consentito introdurre anche nel giudizio di appello gli elementi di cui è in possesso per contestare l’assunto del contribuente del difetto di autonoma organizzazione.
Peraltro, la preclusione della possibilità di sollevare eccezioni nuove in appello, di cui all’articolo 57 del D.lgs. n. 546 del 1992, non comporta l’impossibilità di illustrare con nuovi argomenti eccezioni già formulate, laddove non venga violato il divieto di ampliamento in appello del thema decidendum, al rispetto del quale è funzionale il limite imposto dalla legge (cfr. Cass. nn. 8995 del 16 aprile 2007 e 15646 del 12 agosto 2004).
Il processo tributario ha natura dispositiva quanto all’allegazione dei fatti e pertanto spetta esclusivamente alle parti la delimitazione del thema decidendum della controversia.
Residua in capo al giudice tributario la possibilità di disporre d’ufficio di tutti i mezzi istruttori che ritiene necessari per una piena comprensione della materia del contendere, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti.
L’esercizio di tali poteri costituisce una facoltà discrezionale, che ha una valenza meramente integrativa dell’onere probatorio delle parti (cfr. Cass. sez. V, 28 ottobre 2003, n. 16161; 9 maggio 2003, n. 7129) e pertanto non può costituire un rimedio alle lacune probatorie del giudizio né tanto meno espediente per una rideterminazione del thema decidendum della controversia (cfr. Cass. 24 novembre 2000, n. 15214; 15 giugno 2001, n. 8134; 4 maggio 2004, n. 8439; 11 gennaio 2006, n. 366; 20 gennaio 2006, n. 1134).
Tali considerazioni evidenziano ancora di più quanto sia importante nella gestione delle controversie di cui si tratta che gli uffici producano in giudizio tutti gli elementi rilevanti in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione e provvedano, se del caso, a contestare i fatti dedotti dalla controparte, in modo da offrire quel supporto fattuale e probatorio che consenta al giudice di decidere o che lo legittimi ad esercitare i poteri istruttori di cui dispone.

11. EFFETTI PRECLUSIVI DEL CONDONO
L’adesione del contribuente ad uno dei diversi condoni previsti dalla legge n. 289 del 2002 è ostativa alla prosecuzione del giudizio per il rimborso dell’IRAP che si assume indebitamente versata.
Con la sentenza n. 3682 del 16 febbraio 2007 viene confermato l’orientamento (in particolare, cfr. Cass. n. 195 del 10 gennaio 2004) secondo cui il condono “pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto già eventualmente corrisposto sulla linea del procedimento ordinario”….
“E’ errata l’affermazione che ‘l’utilizzo della sanatoria non preclude ex lege istanze di rimborso di imposte inapplicabili per assenza di presupposto impositiva’, poiché il condono ha, tra l’altro, proprio lo scopo di definire ‘transattivamente’ la controversia sulla esistenza … di tale presupposto”.
Risulta così confermata la posizione assunta dalla scrivente al riguardo con le circolari n. 7/E e n. 18/E del 2003.
La relativa questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. n. 8178 del 2 aprile 2007 e n. 25240 del 3 dicembre 2007 e n. 7729 del 21 marzo 2008) e, quindi, l’ufficio può sollecitarne l’esame in ogni stato e grado del giudizio.

12. CONCLUSIONI
Preso atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell’assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni.
Si intendono quindi superate le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione, gli uffici devono fondare la propria linea difensiva, oltre che su ogni altra questione sostenibile nello specifico caso, in particolare sull’esistenza di fattori organizzativi utilizzati nell’esercizio dell’attività stessa, che confermino l’autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento ad IRAP, fermo restando, come ricordato al punto 10, che è onere del ricorrente inserire fra i motivi del ricorso e provare la carenza del requisito dell’autonoma organizzazione. L’assolvimento di tale onere probatorio, in modo puntuale ed esaustivo, costituisce elemento fondamentale ai fini dell’esito della controversia.
Ciò posto, si invitano gli uffici a riesaminare caso per caso, secondo i criteri esposti nella presente circolare, il contenzioso pendente concernente la materia in esame e, nei casi in cui si riscontri l’assenza dell’autonoma organizzazione, a provvedere - se del caso previa esecuzione del rimborso richiesto - al relativo abbandono secondo le modalità di rito.
L’ufficio, nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, prende motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio e fornisce al giudice elementi che possano giustificare la compensazione delle spese.
Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Agenzia Entrate: detrazioni anche senza scontrino parlante
Per quanto riguarda le spese sanitarie, non è necessario lo scontrino parlante, ai fini delle detrazioni, essendo sufficiente un'autodichiarazione.


8.4.2008, diritto-in-rete.com
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Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30 del 28.03.2008

Oggetto: Deduzioni e detrazioni per spese relative all’acquisto di medicinali (articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986) – Chiarimenti

L’articolo 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha modificato l’articolo 10, comma 1, lettera b), e l’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir concernenti, rispettivamente, la deducibilità e la detraibilità, ai fini IRPEF, delle spese mediche.

In conseguenza delle modifiche apportate dal richiamato articolo 1 della legge finanziaria 2007, la deducibilità o la detraibilità delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali è subordinata alla certificazione delle stesse mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale in cui devono essere riportati e specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (il c.d. "scontrino parlante").

Le nuove disposizioni in materia di "scontrino fiscale parlante" sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2007.

Tuttavia, in base a quanto disposto dal comma 29 dell’art. 1 della leggefinanziaria 2007, nonché dall’art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione delle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali, potevano ritenersi validi gli scontrini fiscali recanti l’indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco riportata a mano e privi delle indicazioni relative al farmaco acquistato, purchè integrati da un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino fiscale ed allo stesso riferito, nel quale siano specificate la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco venduto. La concreta applicazione nel corso del 2007 della procedura testè citata ha esposto gli operatori del settore e i contribuenti interessati ad oggettive difficoltà, con riferimento sia all’adeguamento della strumentazione necessaria per il rilascio del documento di spesa con le caratteristiche prescritte sia all’acquisizione dell’apposita documentazione, alternativa allo scontrino "parlante", rilasciata dal farmacista. Tenuto conto delle riferite, obiettive difficoltà incontrate in sede di applicazione della norma e allo scopo di consentire ai contribuenti che ne hanno diritto di beneficiare dell’agevolazione fiscale, si ritiene che le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l’indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell’acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.Resta inteso che, per la certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

Ecco il forfettone fiscale in pillole
Ecco in sintesi le previsioni del c.d. forfettone fiscale, previsto nella finanziaria per il 2008.

-->Clicca QUI.
Fonte: Agenzia delle Entrate.



7.1.2008, diritto-in-rete.com
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Avvocati e ritenute d'acconto
Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Circolare n. 203/E del 6/12/94.

OGGETTO: Avvocati della controparte vittoriosa - Ritenuta d'acconto e obbligo di fatturazione.



-23.09.2007, diritto-in-rete.com
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È stato sottoposto all’attenzione di questo Ministero il problema concernente il trattamento, agli effetti dell’IRPEF e dell’IVA, degli onorari e delle spese corrisposti, da parte dei soccombenti nel giudizio, agli avvocati nominati, con la relativa sentenza, distrattari della controparte vittoriosa.

Al riguardo lo scrivente fa presente che, nella soggetta materia, con precedente nota n. 8/1619 dell’8 novembre 1991 ha avuto modo di precisare che l’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in ossequio alla direttiva di estensione del sistema della ritenuta alla fonte, sancita dalla relativa legge delega, ha inteso ampliare l’area di applicazione della ritenuta stessa fino a comprendervi anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione/prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento.

In altri termini, per effetto della citata norma, lo status di sostituto d’imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se queste ultime sono state rese nell’interesse di terzi ed anche se l’adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna.

L’orientamento testè citato è stato pienamente condiviso dall’Avvocatura Generale dello Stato con il parere n. 4332/92 del 5 ottobre 1992.

Peraltro, alla contraria pronuncia della quarta sezione del Consiglio di Stato, n. 570 dell’1 agosto 1992, emessa in seguito ad un giudizio di ottemperanza, a parere dell’Avvocatura dello Stato "non può attribuirsi valore neppure indicativo di precedente giurisprudenziale, sia perchè non porta nuove argomentazioni nella discussione, idonee a confutare il contrario motivato avviso, limitandosi ad affermazioni apodittiche, sia perchè espressamente si richiama, evidentemente coinvolta nell’errore commesso dalla parte istante, ad una pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 3544/ 82 del 12 giugno 1982) che non si pone in rapporto di conferenza con la questione in esame, e sia perchè per nulla prende in sede di obiter dictum, la questione interpretativa dell’art. 25 del D.P.R. n.600/73".

Per quanto concerne il problema relativo all’individuazione del soggetto nei cui confronti il professionista nominato distrattario delle spese giudiziarie deve esercitare la rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 18, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’Avvocatura dello Stato, con il menzionato parere, concordando con l’orientamento espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte, ha precisato che “la sentenza del 12 giugno 1982, n. 3544, si pone come definitivamente risolutiva del contrasto giurisprudenziale verificatosi in ordine alla comprensione dell’IVA nella pronuncia attinente al capo delle spese processuali, in ipotesi di distrazione di onorari non riscossi e delle spese anticipate a favore del difensore, e tale contrasto ha risolto in senso affermativo, sul presupposto della spettanza alla parte vittoriosa del diritto di conseguire dal soccombente, condannato al pagamento delle spese processuali, il rimborso dell’IVA che ha corrisposto (o dovrà corrispondere) al proprio difensore a titolo di rivalsa e con l’avvertimento che il pagamento dell’IVA al difensore della controparte vittoriosa, effettuato dalla parte soccombente, non trova titolo, e non lo può trovare, nella rivalsa, che è propria del rapporto sinallagmatico cliente/avvocato e non può fuoriuscire da quell’ambito, ma piuttosto nella sentenza di condanna”.

Sulla base di queste ultime considerazioni, il Supremo Collegio, ad avviso dell’Avvocatura Generale, ha avvertito anche l’esigenza di sottolineare che il distrattario è tenuto ad emettere il documento fiscale con addebito del tributo in via di rivalsa verso il proprio cliente, ed ha inoltre precisato che “la distinta obbligazione per rivalsa, nei rapporti fra avvocato e cliente, viene ad essere soddisfatta con l’emissione di fattura, quietanzata a saldo, in cui si evidenzia che non solo rispetto all’onorario, ma anche rispetto al tributo che vi accede, la solutio avviene con danaro fornito dal soccombente, vincolato alla prestazione della condanna, mediante un’imputazione qualitativamente diversa”. In relazione a ciò l’Avvocatura ha ritenuto di dover puntualizzare che il soccombente, che abbia effettuato il pagamento, non possa pretendere l’emissione della relativa fattura nei propri confronti.

In conclusione l’Avvocatura conferma che il difensore distrattario dovrà emettere fattura con addebito anche dell’IVA solo nei confronti del proprio cliente, atteso che l’obbligo di adempimento del relativo onere per il soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella statuizione di condanna contenuta nella sentenza, anche in assenza di espressa pronuncia in ordine al tributo. Rileva, tuttavia, che nei casi in cui il cliente vincitore, destinatario della fattura, sia soggetto passivo d’imposta e la vertenza inerisca all’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione, egli ha titolo di recuperare l’imposta, della quale subisce la rivalsa non solo giuridica ma anche economica, in sede di esercizio del diritto di detrazione previsto dall’art. 19 del richiamato D.P.R. n. 633 del 1972 .

Conseguentemente il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l’importo da questo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell’IVA che vi afferisce essendo quest’ultimo dovuto per rivalsa dal proprio cliente.

Il Ministero, concordando con le statuizioni della Suprema Corte, nonchè con le osservazioni formulate dall’Avvocatura, ritiene, in sintesi conclusiva, che nell’ipotesi di distrazione delle spese a favore del difensore della parte vincitrice ex art. 93 c.p.c., il diritto che, in base alla pronuncia giudiziaria, viene a costituirsi a favore del difensore comporta che egli possa pretendere, in linea di principio, nei confronti diretti del soccombente, anche quanto dovutogli a titolo di IVA.

Il soggetto passivo della rivalsa, ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, resta, comunque, il cliente, nei confronti del quale va emessa, da parte del professionista, la relativa fattura, nella quale deve essere evidenziato che, con riferimento sia all’onorario che al tributo che vi accede, la solutio è avvenuta da parte del soccombente, vincolato alla prestazione in virtù della condanna contenuta nella sentenza. Il pagamento della somma corrispondente all’IVA eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo e viene effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale il soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo.

Questa disciplina trova unica deroga nelle ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell’imposta stessa, della quale subisce quindi anche la rivalsa economica.

FISCO: adempimenti entro il 18.06.07
Dichiarazione dei redditi: entro il 18 giugno versamento del saldo 2006 e dell'acconto 2007.

FONTE:
AGENZIA delle ENTRATE


-11.06.2007, diritto-in-rete.com
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Detrazioni e deduzioni per l'IRPEF 2007
Alcune comunicazioni in tema di detrazioni (riduzioni d'imposta) e deduzioni (riduzioni dell'imponibile).

Informazioni complete su CittadinoLex.


-14.05.2007, diritto-in-rete.com
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Nota stampa Agenzia delle entarte 12.5.2007 - Sconti d’imposta: anche quest’anno badante, asili nido e spese veterinarie ci pesano meno

Anche quest’anno i contribuenti che nel 2006 hanno sostenuto spese per badanti, asili nido, salute, ristrutturazioni, mutui, o offerto contributi a paesi in via di sviluppo, partiti politici, Onlus, istituzioni religiose possono usufruire di sconti fiscali presentando la dichiarazione dei redditi. In tutto sono circa 30 le spese detraibili che danno diritto ad un risparmio d’imposta alle quali si aggiungono le spese deducibili che riducono l’imponibile. Per molti contribuenti, dunque, la presentazione della dichiarazione è sicuramente una buona occasione per usufruire degli sconti fiscali previsti e ridurre così l’importo da versare.

Chi ricorre al 730 deve consegnarlo ai Caf o agli intermediari che prestano assistenza fiscale entro il 15 giugno, chi presenta Unico cartaceo in banca o alle Poste deve farlo entro il 2 luglio, mentre Unico on line va trasmesso entro il 31 luglio. Una modalità, quella della dichiarazione via web che fa risparmiare tempo e denaro. Si fa comodamente da casa evitando file, perdite di tempo e compensi vari. Inoltre compilando il modello F24 si può pagare senza costi aggiuntivi. Per accedere al servizio basta andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate e registrarsi ai servizi telematici. Chi non ha il Pin può chiederlo via web ricevendo dubito le prime 4 cifre e entro 15 giorni, al proprio domicilio, gli altri elementi per completare il codice.

Documentare la spesa.

La spesa che si vuole portare in detrazione (riduzione d’imposta) o deduzione (riduzione dell’imponibile) a seconda di cosa prevede la norma va documentata con scontrino fiscale, ricevuta, fattura etc. Il contribuente dovrà conservare tale documentazione e presentarla all’amministrazione finanziaria solo in caso di eventuale richiesta della stessa in caso di controllo.

Quali sono le spese che danno diritto alla detrazione e in che percentuale?

La detrazione d’imposta del 19 per cento è riconosciuta per una vasta gamma di spese sostenute sia nel proprio interesse che per le persone fiscalmente a carico, ad esempio le spese per l’acquisto dei farmaci o per una dolorosa visita dal dentista, le medicine per il vostro cane e quanto pagato per l’istruzione superiore o universitaria dei figli, ma anche le somme erogate per sostenere una Onlus o per adottare un bambino a distanza, o ancora gli interessi sul mutuo della prima casa, insieme alle spese per l’asilo nido. Una particolare attenzione viene inoltre dedicata ai diversamente abili, i quali hanno diritto a diverse agevolazioni fiscali tra cui una detrazione del 19 per cento per l’acquisto di veicoli e di tutti gli altri mezzi necessari all’accompagnamento e alla deambulazione.

La detrazione d’imposta per il recupero del patrimonio edilizio ha subito una variazione normativa nel corso dell’anno 2006, passando dal 41 al 36 per cento.

Nella dichiarazione dei redditi 2007 si dovranno distinguere le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, sulle quali si potrà calcolare una detrazione del 41 per cento, e quelle sostenute dal giorno successivo – 1° ottobre – per le quali la detrazione è ora del 36 per cento (fino al 31 dicembre 2007).

La diminuzione della percentuale di detrazione ha portato con sé anche la diminuzione dell’aliquota Iva, dal 20 al 10 per cento. Il criterio di distinzione dei due periodi sarà proprio quello di calcolare la detrazione del 41 per cento delle spese sulle quali è stata applicata l’Iva del 20 per cento (fatture emesse fino al 30 settembre 2006) e di contro, calcolare una detrazione pari al 36 per cento delle spese con Iva agevolata del 10 per cento (fatture emesse dal 1° ottobre 2006).

Coloro che compilano il modello 730 dovranno riempire la Sez. III, righi da E25 a E31, "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio" specificando se si tratta del 41 o del 36 per cento.

Coloro che compilano Unico PF troveranno invece sezioni separate (III-A e III-B) a seconda che si tratti del 41 o del 36 per cento.

Per entrambi, il limite di spesa di 48.000 euro, dal 1° ottobre 2006, deve intendersi riferito al singolo immobile anche in presenza di più proprietari che dovranno dividersi la detrazione in base alle quote di possesso.


Oneri detraibili

Per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere individuato esclusivamente l’importo e no anche il codice

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Quali spese danno diritto alla deduzione?

Altrettanto ampia e vantaggiosa è la categoria delle spese, sostenute anche per i familiari a carico, che possono essere dedotte dal reddito complessivo, nella quale rientrano ad esempio le spese sostenute per l’assunzione di personale addetto all’assistenza delle persone non autosufficienti, i cosiddetti badanti, i contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli per i familiari a carico, i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, come ad esempio quelli versati con l’assicurazione auto, e le somme versate per le pensioni complementari e individuali, anche per i familiari a carico.

Chi compila Unico persone fisiche dovrà calcolare personalmente, o con il supporto di un professionista, deduzioni e detrazioni d’imposta (che vanno indicate nel quadro RP), mentre chi compila il 730 dovrà indicare, nel quadro E, solamente le spese effettivamente sostenute, sia ai fini delle deduzioni che delle detrazioni, che saranno calcolate direttamente dal sostituto d’imposta o dal Caf al quale si presenta la dichiarazione.

Più tempo per le dichiarazioni dei redditi
Agenzia delle entrate 7 maggio 2007 - Più tempo a contribuenti e professionisti per le dichiarazioni dei redditi.

Fonte: Agenzia delle Entrate


-8.05.2007, diritto-in-rete.com
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Contribuenti e professionisti avranno più tempo per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. Il governo si appresta a emanare un provvedimento che rimodula alcune scadenze e sposta in avanti il termine del 31 luglio per alcune categorie di contribuenti. Inoltre, i Caf potranno prestare assistenza fino al 15 giugno.

Il calendario delle scadenze, pertanto, subisce le seguenti variazioni: le persone fisiche titolari di redditi d’impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione potranno procedere all’invio telematico del modello Unico entro il 25 settembre; tutti i soggetti Ires potranno effettuare l’invio telematico entro il 10 settembre. Resta invariato il termine di presentazione per tutti gli altri contribuenti.

Nessuna modifica, inoltre, è intervenuta in merito alla scadenza per i versamenti del saldo e degli acconti.

La rimodulazione delle date è stata decisa tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori della fiscalità al tavolo tecnico istituito dal vice-ministro dell’Economia e delle Finanze, Vincenzo Visco.

I Caf, i professionisti e i rappresentanti delle categorie che partecipano al tavolo hanno sottolineato in particolare la complessità delle novità introdotte e il loro forte impatto sugli adempimenti legati alla predisposizione della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate sottolinea comunque di aver predisposto la modulistica e le specifiche tecniche e fornito le indicazioni necessarie alla predisposizione delle dichiarazioni con largo anticipo rispetto agli anni precedenti.

Analoga anticipazione non è stata rilevata nella messa a disposizione agli operatori dei software per la compilazione e l’invio telematico delle dichiarazioni.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che la rimodulazione di quest’anno delle scadenze resta comunque un fatto eccezionale e che l’obiettivo, come sottolineato nelle riunioni del tavolo tecnico, è quello di allineare l’Italia agli altri Paesi europei in materia di adempimenti, anticipando in tal senso il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni.




Di seguito il nuovo calendario delle scadenze.

15 giugno 2007 - È stato previsto un breve differimento, dal 31 maggio al 15 giugno 2007, della possibilità di prestare l’assistenza fiscale mediante l’accettazione fino a tale data del modello 730.

2 luglio 2007 - Resta fissata al 2 luglio la scadenza per le persone fisiche non Iva che presentano la dichiarazione modello Unico cartacea a banche e Posta, ferma restando la facoltà per detti contribuenti di avvalersi del più ampio termine del 31 luglio previsto per l’invio telematico.

31 luglio 2007 - Resta fissata al 31 luglio la scadenza per l’invio telematico del modello Unico da parte di persone fisiche non Iva, soggetti non partecipanti a società di persone, ad associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza.

10 settembre 2007 - Slitta al 10 settembre il termine del 31 luglio per l’invio telematico di Unico da parte di società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali, nonché per i predetti soggetti, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine ordinario scade nell’arco temporale tra ıl 1° maggio 2007 e il 9 settembre 2007.

25 settembre 2007 - Slitta al 25 settembre il termine del 31 luglio per l’invio telematico di Unico da parte di persone fisiche titolari di redditi d’impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione, e da parte di società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati.

Fisco: indeducibile l'assegno al coniuge divorziato
La Corte Costituzionale con l'ordinanza 113/2007, ha ribadto che non è deducibile l'assegno al coniuge divorziato.


-6.05.2007, diritto-in-rete.com
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Irap: l'avvocato non deve sempre pagarla
Non paga l'Irap l'avvocato che svolge la professione, senza l'ausilio di collaboratori, con beni di uso comune "e strettamente necessari all'esercizio personale (il telefono, il fax, il computer e i libri)".

E' questo il principio sancito dalla Cassazione (sentenza n. 3678 del 16 febbraio 2007).


-20.02.2007, diritto-in-rete.com
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Agenzia delle entrate - Risoluzione 19.9.2006, n. 106

(Agenzia delle entrate - Risoluzione 19.9.2006, n. 106)

Le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria.
Diversamente, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio, comprensive degli onorari professionali, all’avvocato che ha agito come difensore di se medesimo, mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente all’avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore.


-20.12.2006, diritto-in-rete.com
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Agenzia delle entrate Risoluzione 19/09/2006, n. 106

Agenzia delle Entrate: ritenuta d'acconto per le spese di giudizio della parte che si e’ difesa personalmente

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 25 del DPR n. 600 del 1973, e’ stato esposto il seguente

QUESITO


La societa’ Alfa S.p.a., in un giudizio civile, e’ stata riconosciuta responsabile dei danni cagionati al Sig. Beta nell’ambito di un rapporto contrattuale di fornitura di un servizio telefonico. Il Giudice, nell’emettere la sentenza, ha condannato l’istante a pagare le spese di giudizio e gli onorari legali.
Il Sig. Beta, avendo la qualita’ di avvocato, ha partecipato al processo avvalendosi della facolta’ di difendersi personalmente. La Societa’ istante ha provveduto, quindi, a versare al Sig. Beta, non solo il quantum previsto a titolo di risarcimento dei danni, ma anche l’importo delle spese processuali, operando su queste ultime la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del D.P.R. 600 del 1973. Il Sig. Beta ha contestato tale comportamento sostenendo che la ritenuta sia stata illegittimamente applicata, in quanto egli non avrebbe preso parte al giudizio come "avvocato Beta difensore di se’ medesimo" ex art. 86 c.p.c., bensi’ come membro dell’associazione professionale "Studio Legale Beta".
Secondo il Sig. Beta, quindi, la Alfa avrebbe dovuto corrispondergli l’intero importo liquidato in sentenza senza operare alcuna ritenuta, come se fosse stato assistito da un altro avvocato (che non avesse chiesto, peraltro, la distrazione delle spese a suo favore); il Sig. Beta avrebbe successivamente corrisposto i compensi professionali allo "Studio legale Beta" e quest’ultimo avrebbe emesso, nei suoi confronti, regolare fattura per la prestazione resagli.


SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Premesso che non vi e’ l’obbligo di assoggettare alla ritenuta d’acconto l’onorario corrisposto direttamente alla controparte vittoriosa in giudizio, l’istante ritiene che, nel caso di specie, non avrebbe dovuto operare la ritenuta. Infatti, l’avvocato che ha patrocinato la causa, pur identificandosi con la persona fisica danneggiata, non avrebbe agito in qualita’ di "difensore di se’ medesimo" ma in veste di "avvocato membro dello studio legale associato". In sostanza, le somme liquidate in sentenza per le spese processuali non avrebbero dovuto costituire per l’avvocato Beta reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art.53 del Tuir, in quanto tali somme non sarebbero entrate "immediatamente" a far parte del suo patrimonio incrementandolo, se non per il tramite del "filtro" costituito dall’associazione professionale.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Si fa preliminarmente presente che l’istanza di interpello in esame non ha carattere preventivo rispetto all’attuazione del comportamento rilevante ai fini tributari. Risulta, infatti, dalla parte narrativa dell’interpello che sia gia’ avvenuto il pagamento delle spese giudiziali liquidate in sentenza e che la Alfa s.p.a. ha gia’ effettuato la relativa ritenuta.

Pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del 26 aprile 2001,n. 209, e secondo quanto precisato al paragrafo 2.2 della circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, l’istanza in esame non puo’ essere trattata come "interpello del contribuente" sul piano degli effetti.

Cio’ nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non e’ produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

A parere della scrivente, la tesi argomentata dalla Alfa S.p.a. non puo’ essere condivisa dato che, dalla sentenza allegata all’istanza di interpello, non risulta in alcun modo che il Sig. Beta si sia avvalso del patrocinio di un difensore terzo.

Anzi, in piu’ punti della stessa sentenza emerge chiaramente che il Sig. Beta si sia presentato in causa nella sua veste e qualita’ di legale abilitato, esercitando, quindi, la facolta’ prevista espressamente dall’art. 86 del c.p.c. E’ tecnicamente impossibile che la stessa persona possa assumere la veste di parte del giudizio e di avvocato fuori dall’ipotesi contemplata dall’art.86 del c.p.c. L’avvocato/parte processuale qualora non volesse difendersi personalmente, dovrebbe chiedere l’ assistenza legale di un altro avvocato.

Diverso dal caso sopra descritto e’ l’ipotesi contemplata nell’art.82, comma 1 del c.p.c. che si riferisce alla possibilita’ per un cittadino (a prescindere dalla sua qualita’) di stare personalmente in giudizio nelle cause il cui valore non ecceda gli euro 516,46.

Le due fattispecie previste rispettivamente dagli articoli 86 e 82, comma 1 del c.p.c. si differenziano notevolmente quanto a presupposti e ad effetti. Sotto quest’ultimo punto di vista la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12680 del 9 luglio 2004 ha statuito che "la parte che sta in giudizio di persona puo’ chiedere solo il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti la sua intenzione di operare come difensore di se’ medesimo ha diritto alla liquidazione delle spese secondo tariffa professionale".

Dal punto di vista fiscale le conseguenze delle due fattispecie sono notevolmente diverse; infatti, le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai sensi dell’art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria; invece, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio (comprensive degli onorari professionali) all’avvocato che ha agito in base all’art. 86 del c.p.c., mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente all’avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore.

A tal proposito si richiama la Circolare di questa Agenzia delle Entrate n. 203 del 1994. La parte soccombente che paga i suddetti compensi professionali, nella sua qualita’ di sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600 del 1973. Infine si precisa che, nel caso in cui l’avvocato esercita la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l’attivita’ professionale resa e le relative ritenute, dovranno essere imputate all’associazione professionale.


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Gli studi di settore.
Gli studi di settore. E' sempre piu' importante sapere di cosa parliamo.

AUTORE: Valentino Pittin
Dottore Commercialista in Torino


-->FORUM SUL FISCO

-26.09.2006, diritto-in-rete.com
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Sempre piu' rilievo nella fiscalità Italiana, sembrano acquisire gli studi di settore. E' per questa ragione che è davvero importante che il contribuente sia consapevole di cosa in realtà si tratta; in modo da poter decidere serenamente come affrontarli e come collaborare con il proprio Dottore Commercialista ai fini della loro redazione.
La nascita dello studio di settore per una determinata categoria di contribuenti viene preceduta dall'onere, posto in carico al soggetto passivo di imposta, della compilazione di un “questionario”. Si tratta di un modello dichiarativo, da redigere ed inviare telematicamente alla Agenzia delle entrate, nel quale il contribuente fornisce all'erario informazioni su come svolge la propria attività: sulle risorse utilizzate in termini di beni strumentali, di collaboratori e di tempo impiegato, oltre che di reddito conseguito, relativamente all'ultimo esercizio chiuso.
Recepito questo modello, l' Agenzia delle Entrate farà una statistica degli esercenti l'attività oggetto del questionario ed estrapolerà dei livelli di reddito medi considerati attendibili a fronte dei vari livelli di risorse impiegate.
In sintesi, dunque, il fisco deciderà, sulla base del questionario, che un Avvocato di 45 anni, con una segretaria, studio in zona centrale, ed un automezzo, 30 clienti persone fisiche e 2 società e che lavora 8 ore al giorno, dovrebbe ottenere ricavi e compensi pari a cinquantamila euro l'anno.
Terminata tale elaborazione, il fisco pubblicherà il modello degli studi di settore inerente l'attività esaminata dal questionario. Si noti che gli studi di settore sono “confezionati su misura “ per ogni tipo di attività. Tale modello verrà compilato in sede di dichiarazione dei redditi e ad essa allegato.
Nella compilazione dello studio di settore ci vengono richieste informazioni di vario tipo: informazioni contabili, che devono coincidere con quelle della dichiarazione dei redditi, informazioni su come abbiamo operato, come il tipo di clientela o le ore dedicate all'attività. Dal questionario il fisco avrà desunto che se la nostra clientela è sita nel nord Italia, ad esempio, il nostro reddito si dovrà, a parità di altre condizioni, elevare di un 2% rispetto alla situazione nella quale la clientela sia posizionata in prevalenza nel centro Italia. Inseriti i dati richiesti, lo studio di settore, con un calcolo per vero assai complesso, determinerà se i ricavi dichiarati, costituenti la massa imponibile, risultano congrui e / o coerenti con il risultato precedentemente desunto su base statistica.
Dunque, gli esiti derivanti dallo studio di settore, sono due: la congruità dei ricavi conseguiti e la coerenza agli indicatori economici. La non congruità segnala che i ricavi ed i compensi percepiti non sono in linea con quanto, statisticamente, viene ritenuto attendibile dall'amministrazione finanziaria. In pratica, se su 10 avvocati in media viene dichiarato un reddito di 100 ed io ho dichiarato 98, si presume che io abbia fatto 2 senza parcella, “in nero”. Per la verità lo studio di settore mi da due tipologie di ricavo: il ricavo “minimo ammissibile”, al di sotto del quale sono certamente non congruo ed il ricavo “puntuale” al raggiungimento del quale sono certamente congruo. Nel mezzo risiede una fascia d'ombra nella quale vi è “incertezza”.
L'altro esito fornitomi da Ge.ri.co., ovvero dal software che calcola lo studio di settore, il cui acronimo significa “gestione dei ricavi e compensi”, prende il nome di coerenza. La coerenza considera sempre l'attendibilità dei compensi, non piu’ paragonandoli ai quelli percepiti dai colleghi, ma esaminandone la verosimilità per mezzo di indici economici. Uno di questi che può rendere bene l'idea è l'indice di redditività per addetto. Un professionista che ha 3 dipendenti, dovrà dichiarare un determinato importo di compensi perché questo sia credibile, alla luce del fatto che con questi compensi dovrà anche remunerare i 3 suddetti collaboratori. Questo perché ogni collaboratore dovrà procurare, al datore, con la propria prestazione, un valore aggiunto.
La “miopia” di questi strumenti presuntivi appare evidente. Non vengono considerate situazioni nelle quali un professionista può incorrere, come ad esempio una minore resa sul lavoro che può avvenire per i motivi più disparati ovvero il mantenimento in organico di forza lavoro, anche in un periodo di “vacche magre”, nella speranza di un miglioramento futuro. Si tratta di strumenti inoltre, che ultimamente vengono trattati dall'erario, con una forte “aggressività”, nella misura in cui si stabilisce che gli effetti negativi di una incongruità o incoerenza, producono i loro effetti dal primo anno di imposta nel quale il problema si manifesta, e non piu’ a partire dal terzo, come avveniva per i professionisti, fino alla passata legislatura.
L'effetto dell'invio di una dichiarazione dei redditi con congrua e/o coerente è la possibilità di un tipo particolare di accertamento: il cosiddetto accertamento induttivo. L'accertamento induttivo prescinde dalle registrazioni contabili. Semplicemente, il fisco ipotizza quelli che possono essere dei ricavi credibili e liquida le maggiori imposte, ritenendo le scritture contabili inattendibili. Io traduco questa situazione come una inversione dell'onere della prova, con l'effetto che non sarà più l'amministrazione finanziaria a dover dimostrare la mia evasione fiscale, ma sarò io a dover dimostrare di non aver fatto delle prestazioni “in nero”. La violenza e l'aggressività di un fisco che giunge a tanto è palese, tanto da portare in situazioni nelle quali il contribuente nulla ha evaso e si ritrova tuttavia a dover pagare delle maggiori imposte con le relative sanzioni.
Per ovviare a questa iniqua situazione esiste una prima procedura, proposta dall'erario: l'adeguamento spontaneo in dichiarazione dei redditi ai compensi proposti dallo studio di settore. Soluzione che si traduce, nuovamente, nel dover pagare imposte su dei compensi non conseguiti, ma solo supposti dall'erario. Normalmente chi adotta questa strategia lo fa nella erronea convinzione di mettersi al riparo da eventuali accertamenti, come se fossimo davanti ad una sorta di condono. Non è così. L'adeguamento da spazio ugualmente ai consueti tipi di verifica fiscale. Una seconda procedura, che personalmente ritengo più accettabile, in un contesto di questo tipo, prevede la redazione di una autocertificazione con data certa a fine esercizio, nella quale si danno le motivazioni del non raggiungimento agli standards posti dal fisco, corredata da tutto quanto può dar prova della veridicità di quanto dichiarato. Poi, ad un eventuale accertamento basato sugli studi di settore, qualora non si riesca a convincere l'ente accertatore, ritengo consigliabile il ricorso in commissione tributaria, provinciale e se è il caso, regionale
Comincia a formarsi un minimo di giurisprudenza con delle sentenze che danno ragione al contribuente, evidenziando che non è ammissibile che il contribuente stesso ecceda la propria capacità contributiva, nel pagamento di imposte. Penso ad esempio alla recente sentenza della commissione tributaria regionale Piemontese, la quale, con sentenza n. 27/26/06, depositata il 19 luglio 2006 ha annullato un accertamento basato sui parametri presuntivi, proprio con questa motivazione.




Detrazione Iva sugli automezzi. La rivoluzione.
Detrazione Iva sugli automezzi. La rivoluzione.

AUTORE: Dott. valentino Pittin

-20.09.2006, diritto-in-rete.com
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Siamo di fronte ad una vera “rivoluzione copernicana” in materia di detraibiltà dell' imposta sul valore aggiunto, per i soggetti IVA. La Corte di giustizia della Comunità europea ha emanato, in data 14 settembre 2006, la sentenza sulla causa C-228/05, nella quale si sancisce che la norma che vieta la detrazionedell' IVA sulle spese delle autovettureutilizzate da imprese e professionisti, non è conforme alla VI direttiva.I contribuenti hanno diritto alla detrazione in oggetto.
Naturalmente parliamo di quelle autovetture acquistate come beni strumentali alla propria attività, per le quali, fino ad oggi, la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto, secondo l'articolo 19bis del Testo unico Iva D.P.R 26/10/1972 era limitata nella misura del 15%. Fino alla versione della citata norma dell'anno passato, tale percentuale era del 10% e tale limitazione dura da 25 anni.
Con la suddetta sentenza Europea, tale sbarramento appare come illegale e per tanto sarà possibile detrarre tutta l'imposta sull'automezzo, tenendo tuttavia conto che vi possono essere altri limiti alla detrazione. Ad esempio per i professionisti la detrazione non passerà al 100%, ma rimarrà al 50%, per via dell'utilizzo promisquo dell' automezzo. E' da notare che tale sentenza ha effetto retroattivo, per tanto, oltre a statuire una situazione per il presente, va a rettificare anche le situazioni passate, a partire dall'ultimo anno di imposta non prescritto ai fini IVA
L'onorevole Visco ha subito pensato di stoppare quella che sarebbe stata la normale reazione dei contribuenti, che, ricordiamolo, sono stati sino ad ora illegalmente privati dall'erario di risorse economiche, impedendo, con il D.L. n. 258/ 2006 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia della Comunità Europea in data 14 settembre 2006, nella causa c-228/05, in materia di detraibilità dellIVA”.
Con tale decreto non basterà calcolare l'importo illegalmente non detratto a decorrere dall'anno d'imposta 2003, e compensarlo in F24 con le altre imposte, ma si dovrà compilare un dichiarativo telematico che dovrà essere inviato a mezzo entratel da un intermediario abilitato (Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti), nel quale vi saranno i calcoli dell'imposta da riaccreditare e tutti i documenti che comprovino il diritto in oggetto. Il tutto entro la data del 15/12/2006, a pena la perdita del diritto.

Mi sento di poter escludere la possibilità di proroghe, che arrivano puntualmente quando il reale beneficiario risulta, in ultima analisi, essere lo stato.
Si tratta di un calcolo, quello dell'imposta della quale richiedere il riaccredito, tutt'altro che banale, poiché risulta evidente che l'iva non detratta è stata considerata come costo e quindi dedotta dalla massa imponibile utile al fine del calcolo delle imposte sui redditi (irpef, addizionali ed irap).
Questo è il quadro di sintesi, che dunque pone in evidenza due comportamenti da attuare:
Per il passato: rivolgersi al proprio commercialista per ottenere il riaccredito dell'imposta, che abbatterà il carico fiscale futuro o che si potrà chiedere a rimborso.
Per il futuro, tenere conto della totale detrazione Iva, da ridurre comunque al 50%, per le spese relative agli automezzi, sostenute a partire dal 14 settembre 2006, inerenti all'acquisto e locazione, oltre che manutenzione, impiego, custodia, riparazione e acquisto di carburanti.

Nuovi chiarimenti dell'Ufficio Italiano Cambi in materia di Antiriciclaggio, per i professionisti.
Nuovi chiarimenti dell'Ufficio Italiano Cambi in materia di Antiriciclaggio, per i professionisti.

AUTORE: Dott. Valentino Pittin


-20.09.2006, diritto-in-rete.com
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Il 21 Giugno 2006 è stata emanata dall'Ufficio Italiano Cambi una serie di chiarimenti concernenti gli adempimenti in materia di Antiriciclaggio per i professionisti.
Si tratta di materia assai spinosa poiché, per i liberi professionisti, comporta degli ulteriori adempimenti non retribuiti che assommati al D.P.S. per la Privacy ed ai Questionari utili ai fini degli studi di settore, per il Fisco, possono rappresentare un onere lavorativo ed anche economico, non sempre trascurabile. Vale la pena di osservare infatti che, a seconda delle scelte del professionista, sia che ci si rivolga ad un consulente esterno, normalmente un Dottore Commercialista, o ci si doti di appositi softwares, comunque si devono spendere dei soldi e del tempo per faccende che comunque esulano dal proprio “core business”.
Per gli studi legali, a mio parere, è particolarmente complicata la normativa ed è talvolta difficoltoso capire quando si deve registrare un cliente nel “Registro Unico Antiriciclaggio”, del quale, ad oggi, ogni studio legale deve essere fornito e deve, via via, compilare.
Ricordo che il suddetto Registro Unico, che può essere sia cartaceo che informatico, deve essere compilato con l'anagrafica cliente, al momento del conferimento scritto dell'incarico, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, al fine di “identificare” il cliente stesso ed eventualmente dare comunicazione all' Ufficio Italiano Cambi di eventuali illeciti ed operazioni sospette. Diventiamo dunque tutti investigatori e lavoriamo, gratis, per l'Ufficio Italiano Cambi. Tutto ciò dalla data di entrata in vigore delle istruzioni fornite dall' U.I.C., ovvero dal 22/04/2006.
Con il comunicato oggetto di questo articolo, l'autorità competente, fa alcune precisazioni importanti volte ai professionisti ed in particolare per gli avvocati, segnala al punto 22 che:
“ L'incarico di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanzia per il professionista nell'attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2. comma 1 lett. b) del D.M. 141/2006 e delle relative istruzioni, Parte 1, par. 2”.
Si tratta di una precisazione assolutamente utile e puntuale, concernente una situazione assai frequente e alle cui conclusioni ci si poteva comunque arrivare, ma l'essersi espresso direttamente, da parte dell' U.I.C. è fatto sicuramente apprezzabile.
Personalmente ho notato che molti studi legali tendono a non dare il giusto peso ad adempimenti come questo o come la redazione del “Documento Programmatico sulla Sicurezza”, in materia di Privacy. Sono novità recenti e delle quali manca uno “storico” sulle ispezioni fatte, per tanto non è facile intuire la probabilità di incorrere in sanzioni per inadempimento. Tuttavia le sanzioni sono spesso assai pesanti. Noi abbiamo sconsigliato alla clientela di acquistare un software specifico, spesso molto oneroso, e ci siamo fatti carico noi, con il sistema informatico dello studio, di curare tali adempimenti, istruendo a dovere il cliente. Consiglio per tanto a tutti di non sottostimare tali scadenze e di affidarsi, semmai, al proprio Dottore Commercialista.

DL Bersani: mai piu' incassi e pagamenti in contanti e mai piu' f24 su carta.


DL Bersani: mai piu' incassi e pagamenti in contanti e mai piu' f24 su carta.
(Vita semplificata per l'amministrazione finanziaria.....e complicazioni a non finire per i contribuenti)


AUTORE: dott. Valentino Pittin


-15.09.2006, diritto-in-rete.com
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Fra le tante novità inserite nel d.l. Bersani, almeno due sono da conoscere bene e subito, perché la loro applicazione, da parte del professionista o imprenditore, deve avvenire praticamente da adesso. Mi riferisco ovviamente all’obbligo di avere ed usare un conto corrente destinato alla propria attività ed alla connessa nuova modalità di pagamento delle imposte. In realtà non è corretto parlare di nuova modalità di pagamento delle imposte, in quanto già da tempo è possibile effettuare il versamento delle deleghe F 24 con strumenti telematici; la novità sta’ nel fatto che dal primo ottobre, per chi ha partita iva, questo risulterà l’unico metodo di pagamento possibile.
Ma procediamo con ordine: dalla data di entrata in vigore della legge 248/2006 , tutti coloro che hanno una partita iva, dovranno effettuare incassi e pagamenti relativi alla propria attività facendoli transitare per un conto corrente. Dunque, già oggi, tutti i professionisti e gli imprenditori, dovranno dotarsi di un conto corrente destinato alla propria attività. Esistono delle soglie di importo minimo, al di sotto delle quali sarà ancora possibile pagare ed incassare per contanti: tali soglie sono fissate in 1000 euro fino al 30 giugno 2007, 500 euro tra il 1° luglio 2007 e fino al 30 giugno 2008 e successivamente a tale data, l’importo scenderà ulteriormente a 100 euro. Questo allo stato attuale, ma un minimo di esperienza in campo fiscale insegna che difficilmente sarà possibile pianificare una operazione simile in un periodo così lungo….quindi direi che per ora sia caso di preoccuparci solo del primo step. Ciò anche tenuto conto del fatto che una soglia di 100 euro appare oltre che unitile, al sottoscritto, anche controproducente per le casse dello stato, favorendo il fenomeno del “nero”…..già immagino il cliente che si reca da un commercialista o da un avvocato per un parere preferire il pagamento in contanti di un importo vicino ai 100 euro e che dovrà essere liquidato senza parcella, per non incorrere in un illecito.
Comunque, riassumendo, tutti i professionisti e imprenditori, in oggi devono avere un conto corrente destinato e in esso far transitare i flussi di cassa superiori ai 999,99 euro.
Vale la pena notare che manca completamente un regime sanzionatorio. Alcuni colleghi si sono chiesti se il non avere un conto corrente destinato o semplicemente l’accettare compensi superiori ai 1000 euro in contanti, possa configurare una situazione di tenuta della contabilità irregolare e dunque inattendibile e portare, per tanto, ad un eventuale accertamento induttivo, da parte della amministrazione finanziaria. A costoro non posso che rammentare che il regime contabile naturale per i professionisti e di contabilità semplificata e per tanto le registrazioni di banca e cassa non sono dovute. Quindi questa ipotesi, che comunque è la piu’ verosimile di quelle che ho sentito, dinnanzi a qualsiasi commissione tributaria vedrebbe un annullamento dell’accertamento induttivo.
Altro quesito che ci si è posti è se debba essere un conto da utilizzare esclusivamente per l’attività economica o se si possa usare un conto unico sia per l’attività che per i pagamenti estranei alla attività. Da tutto quello che ho letto direi che si possa tranquillamente propendere per questa seconda ipotesi.
Strettamente connesse con tale nuovo onere risultano essere le modalità di versamento delle imposte, che dal 1° ottobre, potranno essere effettuate solo con strumenti telematici.
Tre sono le modalità con cui pagare gli f24: la prima con il canale “home banking”, la seconda accedendo al sito internet fisconline e la terza, ricorrendo alla prestazione di un intermediario abilitato (dottori e ragionieri commercialisti).
A prescindere dal metodo usato, resta pacifico che si debba avere un conto corrente, dal quale l’agenzia entrate preleverà gli importi dell’F24 e che si debba poter disporre di una connessione internet e naturalmente che si debba saper navigare in internet.
Vediamo ora operativamente come fare e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ogni metodologia:
Con l’home banking ci si connette alla propria banca e si seguono le istruzioni che la stessa comunica. E’ bene innanzitutto controllare se la propria banca è convenzionata con il fisco. L’elenco si trova sul sito dell’agenzia entrate, è bene effettuare sempre il controllo perché vi sono istituti importanti che non sono ancora convenzionati (ad esempio bancoposte).
Sembra comunque il metodo piu’ economico e facile, oltre che sicuro e personalmente è quello che consiglio vivamente a tutta la clientela del mio studio.
Metodo alternativo per chi vuole far da se, e l’accesso al sito fisconline.it. Ci si deve innanzitutto recare all’ufficio dell’agenzia delle entrate per farsi assegnare il codice pin; codice per la cui assegnazione sono richiesti il documento d’identità, il codice fiscale ed altre informazioni desumibili dalla dichiarazione dei redditi. Una volta avuto il pin, si deve scaricare sul proprio pc il programma f24online, reperibile presso il sito dell’agenzia delle entrate. Ho già visto delle versioni a pagamento di tale software, io personalmente, uso quello gratuito dell’agenzia da un paio d’anni, sia per me che nella mia attività professionale e mi trovo benissimo. Una volta installato è opportuno passare un pomeriggio cercando di capire bene come funziona; con esso si creano gli f24 telematici. Per tanto si dovrà prendere l’f24 consegnato dal proprio dottore o ragioniere commercialista e copiarlo su questo programma, generando un file. Passo successivo sarà di andare sil sito fisconline e scaricare il software “fileinternet” con cui trasformare il file prima creato in formato utile per poter procedere all’invio. Infine, sempre dal sito fisconline, si andrà, seguendo le istruzioni del sito stesso, nella pagina da dove materialmente spediremo l’f24 generato, oltre ai dati personali ed ai codici bancari. L’agenzia entrate riceverà il file dellf24 e procederà a prelevare direttamente dal conto del contribuente le somme delle imposte. E’ un metodo che presuppone una discreta dimestichezza con internet ed un p.c. dotato di un buon antivirus, di un buon firewall, di un ottimo anti-intrusione, visto che vi inseriremo dati bancari. Io lo sconsiglio, almeno per i primi tempi.
Il terzo metodo e demandare al proprio commercialista il pagamento degli F24. Egli stipulerà una convenzione con l’agenzia entrate e redigerà l’F24 cumulativi per la propria clientela. E’ ovviamente di gran lunga il metodo piu’ oneroso: si tratta di una enorme mole di lavoro e di responsabilità per il professionista incaricato, oltre che esulare dalle funzioni professionale ed essere anche abbastanza difforme da quello che dovrebbe essere il decoro di una professione intellettuale. Il mio lavoro non è di pagare le imposte al cliente, che è piu’ una mansione da galoppino, ma è di calcolare il carico fiscale dell’esercizio e di fare consulenza. Dunque, ammesso che il vostro commercialista lo faccia ( io ad esempio non lo faccio per i miei clienti )
tenete conto che è un onere lungo e sgradito (pensate solo che ci saranno 3 ricevute per ogni f24, due telematiche ed una cartacea) e che dunque influirà giustamente sulla parcella.
Da ottobre anche una cosa elementare, come pagare un f24, diventerà una cosa complicata. Mi chiedo davvero a chi convenga tutto ciò, oltre che alle banche.

dott. Valentino Pittin

Versamenti on-line obbligatori dal 1° ottobre


I versamenti fiscali dal 1.10.2006 si faranno on-line.

Internet, Entratel, home banking: precisazioni dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di versamento.



-10.09.2006, diritto-in-rete.com
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A decorrere dal 1° ottobre 2006, per i titolari di partita IVA scatta l’obbligo dei versamenti fiscali e previdenziali tramite modello F24 on-line. L’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in ordine alle modalità per l’adempimento di tale obbligo. In particolare, tutti i titolari di partita IVA sono tenuti al versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica:

direttamente, dopo essersi muniti di codice pin e di password, utilizzando il modello F24 on-line (sito Internet)
tramite gli intermediari abilitati, che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (Entratel)
mediante l’home banking (Cbi – Corporate Banking Interbancario), utilizzando il modello F24.
Per i contribuenti che eseguono direttamente i versamenti tramite F24 on-line, valgono le stesse regole e le stesse modalità prestabilite per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni.

FONTE: comunicato stampa Agenzia delle Entrate 06/09/2006.

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Ravvedimento operoso per i versamenti scaduti il 21 Agosto

Il 20-09-2006 scade il termine per accedere al ravvedimento breve entro i 30 giorni dalla scadenza di legge, con contestuale versamento della sanzione ridotta al 3,75% e interessi legali.


-9.09.2006, diritto-in-rete.com
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