Centro Studi Riforme

E' in fase di organizzazione il Centro Studi per la Riforma del Danno Non Patrimoniale, sotto la direzione di Luigi Viola, Giuseppe Marseglia e Luigi Levita.
In particolare, il suddetto progetto intende presentare agli organi politici una proposta legislativa finalizzata a riformulare, in parte, l'istituto giuridico del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), che è ostile a tollerare catalogazioni imperiture (si veda anche la recentissima sentenza 15022/2005 della Suprema Corte che nega validità alla tesi del danno esistenziale).

Centro Studi per la Riforma del Danno Non Patrimoniale


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Centro Studi per la Riforma del Danno Non Patrimoniale
(C.S.R.D.N.P.)



1) Sommaria ricostruzione storica


L’art. 2059 ha costituito senza dubbio un importante elemento di novità del codice civile del 1942 rispetto alla precedente codificazione del 1865, decisamente orientata ad escludere il risarcimento dei danni non patrimoniali.
La norma, tuttavia, ha sancito con nettezza che la risarcibilità di tale tipologia danni può avvenire “solo nei casi determinati dalla legge”.
La scelta legislativa, per la verità, non è stata ben chiarita dalla Relazione Ministeriale di accompagnamento al codice civile, nella quale è stato affrontato, più che altro, l’aspetto relativo alla fonte di tali danni risarcibili, inscindibilmente ancorati alla commissione di un fatto di reato, ma non necessariamente alla presenza di una sentenza penale di condanna ed a prescindere dagli effetti di eventuali amnistie.

“803. - Circa il risarcimento dei danni cosiddetti morali, ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell’illecito che non hanno natura patrimoniale, si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità, che l’art. 185 del codice penale pone soltanto per i reati.
La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che soltanto nel caso di reato è più intensa l’offesa all’ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo. Il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso largo) solo nei casi determinati dalla legge, presente o futura, e nelle forme, eventualmente diverse da una indennità pecuniaria, da essa stabilite (art. 2059).”

La limitazione posta dal legislatore del 1942 era, in effetti, particolarmente rilevante, andando a configurare la risarcibilità del danno non patrimoniale solo come mera eccezione nell’ambito dell’ordinamento giuridico e comunque richiedendosi pur sempre che il danno stesso scaturisse dalla commissione di un fatto meritevole innanzitutto di sanzione penale (dal momento che la norma penale tutela valori sociali di rilevanza pubblica).
La regola era dunque la irrisarcibilità dei danni non patrimoniali, derivante da una concezione del diritto privato come ordinamento costituito a tutela esclusivamente di interessi economici e volta ad evitare, attraverso un preventivo controllo normativo, che il diritto di risarcimento divenisse occasione di abusi a carico del danneggiante.
L’ evoluzione giurisprudenziale e dottrinale degli ultimi decenni ha però progressivamente ridimensionato la concezione paneconomica del diritto privato, dando invece sempre maggior rilievo ai valori della persona umana e considerando quest’ultima in senso assoluto ed esclusivo (si è parlato, a riguardo, di valore-uomo).
Naturalmente ciò ha comportato seri problemi di compatibilità tra l’esigenza di assicurare un risarcimento del danno costituito dalle lesioni dell’integrità fisio-psichica e dei diritti fondamentali dell’uomo , da un lato, e la nozione normativamente limitata di danno non patrimoniale.
Per tale ragione, parte della dottrina è stata indotta a rivedere la nozione di danno ex art. 2059 cod. civ. , restringendola a quella di danno morale conseguente alle lesioni alla propria sfera personale subite a seguito di un fatto di reato (cosiddetto danno morale soggettivo, o pretium doloris od anche pretium lesae dignitatis).
Del resto, gli interventi giurisprudenziali culminati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14 luglio 1986, configurando il danno biologico come danno-evento, sempre presente perchè fondato sulla violazione del diritto alla salute e scaturente dal combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ., hanno distanziato nettamente tutta l’ampia casistica connessa a tale species di danno dall’art. 2059 cod, civ., la quale norma pareva destinata a coprire esclusivamente un danno-conseguenza, del tutto eventuale e non necessariamente presente (così come, del resto, il danno patrimoniale in senso stretto) nelle ipotesi di fatto illecito riguardante una persona.
Si è spesso sottolineato come questa particolare configurazione finisse con l’assegnare al danno non patrimoniale una funzione in tutto o in parte punitiva (si veda, in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14 luglio 1986), ma in realtà già il fatto che si parli di “risarcimento” ha chiarito che si trattava comunque di un rimedio estraneo al tema affittivo e con una funzione comunque compensativa della vittima per i danni sofferti.
Piuttosto, il vero problema è derivato in ordine alle concrete modalità risarcitorie del danno morale, dal momento che esso derivava da lesione di interessi assolutamente non misurabili in termini economico-monetari.
Pertanto, si è preferito riconoscere alla prestazione risarcitoria del danno non patrimoniale una natura sostanzialmente indennitaria, volta a fornire alla vittima di un illecito un ristoro pecuniario socialmente valido a riparare il pregiudizio da essa subito.
In tal modo, comunque, dottrina e giurisprudenza hanno preso atto della insuscettibilità di risarcimento del danno ex art. 2059 cod. civ. per equivalente, risultando infatti inapplicabili ad esso gli ordinari criteri di quantificazione del danno patrimoniale (e del danno biologico, una volta che essi sono stati definiti) dettati dagli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ. a seguito del rinvio a tali norme operato dall’art. 2056 cod. civ.
Il danno morale, si affermava, deve necessariamente essere determinato in via equitativa, e la determinazione giudiziale in tal senso dovrebbe tenere conto soprattutto degli elementi che abbiano determinato la maggiore o minore gravità personale del danno, individuabile anche in base all’intensità del fatto lesivo.
Di talchè, si concludeva, pur in mancanza di parametri economici certi il giudice dovrebbe giungere a fissare un risarcimento che, in relazione alla gravità della lesione subita, appaia per la vittima come un ristoro socialmente ed obiettivamente adeguato.
Inoltre, è stato ritenuto possibile risarcire il danno non patrimoniale anche in forma specifica a richiesta del danneggiato (e ove ciò non sia eccessivamente oneroso per il danneggiato), ad esempio pubblicando la sentenza accertativa dell’avvenuta lesione qualora la pubblicazione possa avere effetti riparatori.
Sotto il profilo del diritto al risarcimento del danno morale, lo stesso è stato considerato sussistente iure proprio in capo ai congiunti della vittima di un illecito (laddove, chiaramente, non sfociasse in alterazioni psichiche di carattere patologico, poiché in tale situazione entrerebbe in gioco la complessa problematica dei “danni da rimbalzo”), specie nel caso di lesioni mortali, mentre c’è stata notevole divergenza in giurisprudenza in ordine alla competenza di esso anche iure hereditario, benché nel corso degli anni l’opinione favorevole alla intrasmissibilità a causa della natura strettamente personale dell’interesse leso è andata affievolendosi sempre più.
Negli ultimi anni, ad ogni modo, la tematica relativa al danno non patrimoniale si è arricchita di numerose sfaccettature problematiche, scaturenti anche dalla sempre più ampia rilevanza giuridica attribuita ai diritti fondamentali e dalla valorizzazione della vita umana e della qualità di essa in tutte le attività in cui si sostanzia e che possono consentire la piena realizzazione della personalità di ogni individuo.
Proprio la necessità di accordare un ristoro anche in caso di lesione di tutte queste nuove e complesse posizioni soggettive ha imposto (ed impone tutt’ora) una revisione generale dell’istituto del danno non patrimoniale, non più limitato al concetto di sofferenza morale ma considerato ormai un pregiudizio arrecato ad interessi non economici aventi rilevanza sociale.
Nonostante tutto, l’impianto normativo di base non ha subìto modifiche di sorta, se si eccettuano la introduzione della legge n. 89/2001 la quale, all’art. 2, prevede la possibilità di “riparazione” anche del danno non patrimoniale derivante da irragionevole durata di un processo, e la menzione del danno non patrimoniale risarcibile nell’art. 15, comma 2, del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003.
Le disposizioni del codice civile riguardanti il risarcimento dei danni , e non solo l’art. 2059 cod. civ. sono rimaste invece immutate, così come erano nel 1942.
Eppure, a ben vedere, nel corso delle ultime Legislature non sono mancati i disegni di legge volti ad innovare il sistema legislativo attualmente vigente, ma tutti hanno avuto (se si eccettua quello tradotto nella legge n. 57/2001 sulle cosiddette lesioni micropermanenti, che comunque non prende in considerazione specificamente il risarcimento del danno non patrimoniale) esiti non molto fortunati.
Una prima considerevole espressione delle esigenze di sistemazione e di razionalizzazione in via legislativa di una materia tanto complessa deve essere individuata nel disegno di legge recante modificazioni alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la r.c.auto ed altre norme in materia di assicurazione privata, di iniziativa dei Senatori Amabile ed altri, approvato da entrambi i rami del Parlamento ma non promulgato e rinviato alle Camere, ai sensi dell’art. 74 Cost., dal Presidente Cossiga.
Si riporta di seguito il testo del disegno di legge nella parte che rileva ai fini della presente ricostruzione.

Artt. 1 - 18 (omissis)

Art. 19 (Criteri per la liquidazione del danno)
Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità psico-fisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito.
Il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell’animo per la violazione della sfera degli affetti è dovuto senza che possa essere opposta la carenza del presupposto rappresentato dal compimento di un reato, ai sensi dell’articolo 185 del codice penale, o dell’espressa previsione in altre leggi ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile.
I criteri per la liquidazione dei danni di cui ai commi 1 e 2, nonché dei danni da morte, da inabilità temporanea e per le spese borsuali saranno determinati, entro il 1° dicembre 1993, sulla base di tabelle predisposte dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con proprio decreto da emanare sentito l’ISVAP e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni
Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora il risarcimento derivante dall’applicazione dei criteri indicati al comma 3 non risulti adeguato avuto riguardo alle particolari caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto.

Art. 20
(Convivente di fatto)
Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale compete anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell’unione e comunanza di vita, del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 21
(Danno morale ai familiari)
Nel caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni anatomiche, perdita dell’uso di organi o perdita di funzioni essenziali, il diritto al risarcimento del danno morale compete anche al coniuge non legalmente separato ovvero ai figli o ai genitori del danneggiato con lui conviventi.
Il diritto al risarcimento di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti di cui all’articolo 20.

Artt. 22 - 28 ("omissis")

Sebbene non promulgato il progetto di cui sopra ha sicuramente ispirato, per taluni aspetti, entrambe le proposte legislative presentate, alla Camera ed al Senato, nel corso della XIII legislatura in tema di danno alla persona.
La prima in ordine cronologico è la proposta di iniziativa dei deputati Baccini ed altri presentata alla Camera dei Deputati il 26 febbraio 1997, relativa alla "Istituzione di una tabella nazionale di riferimento per il risarcimento del danno biologico", seguita a breve distanza dal disegno di legge, di iniziativa dei Senatori Mungari ed altri, comunicato alla Presidenza il 19 febbraio 1998, recante "Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona"
Per quanto concerne il danno morale, il cui riconoscimento in questo caso si voleva svincolato dal presupposto del fatto costituente reato ai sensi dell’art. 2059 codice civile, il secondo dei due progetti prevedeva un risarcimento pari alla metà dell’importo totale riconosciuto a titolo di danno biologico, importo che non poteva essere in nessun caso modificato in via equitativa da parte del giudice.
Lo stesso criterio avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel caso di danno morale subito dai familiari a seguito del decesso del danneggiato: in tale ipotesi il multiplo della pensione sociale variava in relazione al grado di parentela ed all’eventuale convivenza con la vittima, benchè la percentualizzazione "tout court" degli importi dovuti a titolo di danno morale sulla base degli importi già liquidati a titolo di danno alla salute contrastasse con le posizioni assunte dalla Suprema Corte che aveva censurato la prassi consistente nel liquidare il danno morale esclusivamente sulla base di una proporzione oggettiva con il danno biologico, alla stregua di un giudizio, non già equitativo, ma di mera usualità.
In seguito vi sono state anche altre iniziative legislative di tal genere, ma corre l’obbligo di ricordare anche il “Progetto di legge ISVAP sul danno alla persona”, trasmesso alle sedi istituzionali competenti nel luglio 1998, del quale si riportano gli articoli riguardanti il danno non patrimoniale.

ARTICOLO 1 (omissis)
ARTICOLO 2
L’articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti articoli:
Articolo 2059 - Danni morali
Il danno morale è risarcito quando il fatto illecito ha cagionato alla persona un’offesa grave.
Nel valutare il danno morale il giudice, in mancanza di specifici criteri previsti dalla legge, deve commisurare il risarcimento alla gravità dell’offesa, tenendo conto di ogni elemento idoneo a provare l’effettiva incidenza dell’offesa sul danneggiato e, ove ricorrano, del dolo o della colpa grave.
Articolo 2059 bis - Danni morali dei prossimi congiunti
Qualora il fatto dannoso cagioni la morte della vittima è risarcibile il danno morale subito dai prossimi congiunti.
Qualora il fatto dannoso cagioni menomazioni dell’integrità psicofisica del danneggiato di particolare gravità è risarcito il danno morale subito dai prossimi congiunti ove conviventi
ARTICOLI 3-4 (omissis)
ARTICOLO 5
Valutazione dei danni morali
Il risarcimento del danno morale da menomazione dell’integrità psicofisica deve uniformarsi, nel rispetto del principio della valutazione equitativa, ai criteri determinati dal successivo art. 6.
La disposizione di cui al comma precedente vale anche per il risarcimento del danno morale subito dai prossimi congiunti ai sensi dell’art. 2059 bis del codice civile.
ARTICOLO 6
Criteri per la determinazione del risarcimento dei danni morali
Per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 5, il Governo è delegato ad emanare entro giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito del medesimo decreto legislativo di cui all’art. 4, la disciplina per la valutazione dei danni morali, attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
Per il risarcimento dei danni morali da menomazione dell’integrità psicofisica saranno individuati 4 livelli di gravità dell’offesa (lieve, medio, grave, molto grave) cui devono corrispondere altrettante e diverse percentuali oscillanti da un minimo ad un massimo da calcolarsi sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno biologico. La percentuale massima corrispondente al livello di maggiore gravità dell’offesa non potrà essere superiore al 50% dei suddetti importi.
Per il risarcimento dei danni morali dei prossimi congiunti saranno individuati diversi livelli di importi liquidabili, oscillanti da un minimo ad un massimo, in funzione del rapporto di "coniugio", del grado di parentela e della convivenza.

Se le iniziative legislative non hanno avuto buon esito, la giurisprudenza le corti giurisprudenziali sono però riuscite a modificare la struttura del danno non patrimoniale, attraverso l’emersione della discussa figura del “danno esistenziale”, attraverso il riconoscimento del “danno morale collettivo” (nella nota vicenda di Seveso), ma soprattutto con la “rivoluzione” dell’estate 2003 operata dalla Corte di Cassazione (Cass. 8827/2003 ed 8828/2003) e dalla Corte Costituzionale (233/2003).

2) Situazione attuale
Nel tempo si è avvertita sempre più l’esigenza di una tutela piena della persona umana, ingiustamente e/o illecitamente danneggiata dall’agere altrui e, poiché il legislatore non interveniva tempestivamente a farsi carico delle nuove istanze, giurisprudenza e dottrina si sono sforzate di affrontare le nuove esigenze di tutela della persona umana; così, vi è stato un notevole sforzo interpretativo, finalizzato, nella sostanza, ad adeguare la legge alle nuove esigenze di tutela (c.d. interpretazione evolutiva).
L’art. 2043 del codice civile che sancisce : “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, è stato reinterpretato alla luce della Costituzione (in particolare con riferimento all’art. 24 che si occupa del diritto di difesa e con riguardo all’art. 2, che riguarda i diritti inviolabili della persona umana): se l’art. 2043 c.c. individua sostanzialmente come discrimen tra condotta illecita e condotta lecita il concetto di danno ingiusto, allora, è necessario definire tale concetto e l’ingiustizia non può che essere qualcosa che lede i diritti e valori della Costituzione, con la conseguenza logica-giuridica che il danno ingiusto sarebbe il danno che viola i valori costituzionali, nella misura in cui si tratti di danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana (Corte Costituzionale 14 luglio 1986 , n. 184, Informazione previd., 1987, 664).
In questo senso, quindi, si diceva, potrebbe ben sussistere un danno biologico alla persona, nascente dalla lettura combinata dell’art. 2043 c.c. con l’art. 32 Cost.: la salute è un bene costituzionalmente protetto, per cui se vi è lesione di tale bene, allora, vi è un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Tale ricostruzione, invero, inquadrava il danno biologico nell’ambito dei danni patrimoniali ex art. 2043 c.c., ovvero nell’ambito di quei danni che incidono sul patrimonio e sulla capacità di produrre reddito, e non sulla persona ex se; d’altronde, per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali era necessario che vi fosse un reato, ex art. 2059 c.c. laddove si legge che :“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nel casi determinati dalla legge” e i casi determinati dalla legge erano, indubbiamente, quelli relativi alla sussistenza di un reato, ex art. 185 c.p.
Tale ricostruzione è stata di recente rivisitata ad opera della Cassazione (31 maggio 2003, nn. 8827 ed 8828, cc.dd. sentenze gemelle) e Corte Costituzionale (11 luglio 2003, n. 233, in Giur. It., 2004, 723), che hanno avuto modo di precisare che non bisognerebbe riferirsi alla presenza in concreto di un reato, ma alla sua astratta sussistenza: non bisognerebbe verificare la sussistenza di un reato in concreto, ma vedere semplicemente, in sostanza, se sussistono diritti violati, in un’ottica generale di tutela sostanziale per i danni in concreto subiti.
In questo senso, allora, l’art. 2059 c.c. subisce una rivitalizzazzione in quanto, non essendo più richiesta la presenza di un reato, allora, si potrebbero risarcire i danni non patrimoniali (in passato definiti danni alla vita di relazione) anche in assenza di un reato, ovvero quei danni che incidono direttamente sulla persona come la salute o la famiglia; il danno biologico, precedentemente ricostruito in base allo schema dell’art. 2043 c.c., dunque, transita nello schema dell’art. 2059 c.c.
Tuttavia, le sentenze gemelle della Cassazione e la sentenza della Corte Costituzionale hanno detto molto di più di quanto sinteticamente affermato sopra, perché hanno ipotizzato, a chiare lettere, anche la risarcibilità del danno esistenziale; in particolare è stato detto che (Corte Cost. 233/2003): “nell’astratta previsione di cui all’art. 2059 c.c. deve riconoscersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”.
Pertanto, appare evidente come la Cassazione e Corte Costituzionale abbiano reinterpretato l’art. 2059 c.c. rispetto alle interpretazioni precedenti, a tutto vantaggio della tutela piena della persona umana.
Il concetto stesso di danno esistenziale, tuttavia, è risultato di ardua individuazione, in quanto sembrava mancare un ancoraggio normativo preciso e puntuale: il danno biologico era un danno alla salute, il danno morale il transeunte turbamento psicologico ed il danno esistenziale una figura residuale riferibile alla lesione di altri interessi costituzionalmente protetti (come la famiglia, o la dignità del lavoratore, o la tutela contro le discriminazioni razziali, ecc.). Quale, dunque, il referente normativo del danno esistenziale? L’art. 2059 c.c. sembra tutelare i danni non patrimoniali, per cui, in base a quanto detto, il danno esistenziale sarebbe un danno non patrimoniale; si tratterebbe di una conseguenza negativa della condotta illecita altrui, ovvero sarebbe un non facere, oppure, ancora, più precisamente, un non poter più fare quello che si sarebbe fatto se non vi fosse stato l’illecito.
In questo senso, allora, la dottrina (Cendon) ha ritenuto che taluni illeciti siano idonei a giustificare il risarcimento di un danno esistenziale, nella misura in cui le vittime siano state costrette a subire o fare ciò che non avrebbero voluto fare, per cui il figlio che perde il genitore (ad esempio) rinuncia, forzatamente, a stare con il padre, ovvero a giocare con lui, al pari della madre che perde un figlio, ovvero addirittura (come di recente affermato) al pari di una persona anziana che perde ingiustamente l’animale domestico che gli faceva compagnia.
Sotto tale profilo, allora, potrebbe apparire chiaro che il danno biologico riguarderebbe la salute (il danno biologico psichico riguarda la salute mentale), mentre il danno esistenziale una deviazione esistenziale della propria vita per colpa di altri (il danno morale differisce dal danno esistenziale, in quanto il primo è un sentire, mentre il secondo un non poter più fare).
Se, tuttavia, il danno biologico nasce da una lettura combinata dell’art. 2059 c.c. con l’art. 32 Cost., qual è il referente normativo del danno esistenziale, se quest’ultimo è un non poter più fare? Se muore un genitore, vi è già una lesione di un diritto costituzionale risarcibile, ex artt. 29, 30, 31, che non richiede la creazione di un’ulteriore voce risarcitoria, quale, appunto, il danno esistenziale; id est, esiste (ed è sempre esistita) la tutela per i danni cagionati dalla violazione di norme costituzionali, per cui non era necessario creare il danno esistenziale.
Invero, il merito dell’elaborazione del danno esistenziale sta, non tanto nel ritenere risarcibili danni realizzati in violazione della Costituzione, ma nel porre in evidenza che taluni danni trascinano con sé effetti negativi su tutta la vita della vittima primaria (e secondaria) dell’illecito, in quanto vi è una modifica in peius della propria vita o esistenza.


WORK IN PROGRESS…