29/01/2009

E' stato approvato alla Camera ed ora è in discussione al Senato il disegno di Legge 1082 sulla riforma del processo civile.
Tra le novità più significative vi è la testimonianza scritta.



29.1.2009, diritto-in-rete.com
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Il comma 6 introduce la possibilità per il giudice di disporre l'acquisizione della testimonianza per iscritto, sulla base di un modello predisposto dalla parte che ne fa richiesta.Ai sensi del nuovo art. 257-bis, il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di assunzione dei mezzi di prova al di fuori della circoscrizione del tribunale ai sensi dell'art. 203 c.p.c., di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.E' la parte che ha richiesto l'assunzione della testimonianza che deve predisporre il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo deve far notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone deve infine sottoscrivere la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che deve poi spedire in busta chiusa con plico raccomandato o consegnare alla cancelleria del giudice.Se il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'art. 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Se il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria prevista dall'art. 255, primo comma, c.p.c. in caso di mancata comparizione dei testimoni (pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1000 euro).
Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
Il contenuto del modello di testimonianza è disciplinato dal nuovo art. 103-bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 33, comma 2, del disegno di legge in esame.